Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa (TAR Lombardia n. 1452 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione abbia integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza ottemperanda prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria prescinde dall’originaria inerzia dell’amministrazione, poiché ciò che rileva è la sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente. L’esecuzione intervenuta non preclude la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che restano a carico della parte che ha reso necessario il ricorso per il proprio ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta elettronica (o Carta docente) di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00, con spese a carico della parte soccombente.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta docente, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e una penalità di mora per il ritardo. Con memoria depositata in data 10 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha segnalato che nel gennaio 2026 l’amministrazione aveva erogato quanto riconosciuto in sede civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa della ricorrente è risultata pienamente soddisfatta per effetto dell’erogazione intervenuta nel gennaio 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti eseguito il comando contenuto nella sentenza ottemperanda, riconoscendo alla docente quanto dovuto in sede di giudizio civile.
Su questa base il TAR ha qualificato la vicenda come cessazione della materia del contendere, formula che presuppone l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale, e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione conferma la funzione del giudizio di ottemperanza: esso non si esaurisce nella sola verifica dell’inerzia dell’amministrazione, ma accerta se, al momento della decisione, permanga l’interesse del ricorrente all’esecuzione materiale del comando giudiziale.
Sul piano delle spese, il Collegio ha posto il relativo onere a carico del Ministero, liquidandole in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato. L’esecuzione tardiva, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica infatti la condanna della parte che ha reso necessario il giudizio per il proprio ritardo.
Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese e ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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