Cessazione della materia del contendere per il silenzio inadempimento sull’istanza ex art. 1, comma 835, legge n. 207/2024 (TAR Lazio n. 12902 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’istanza del ricorrente trovi integrale soddisfazione, con piena realizzazione della pretesa azionata. Tale declaratoria prescinde da qualsiasi valutazione sulla fondatezza originaria della domanda e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in adesione alla richiesta della parte ricorrente. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., deve prendere atto dell’intervenuta definizione della controversia quando ogni residua utilità per il ricorrente sia venuta meno a seguito dell’attività satisfattiva dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente universitario, aveva presentato in data 10 aprile 2025 un’istanza alla Sapienza Università di Roma per ottenere l’applicazione dell’art. 1, comma 835, ultimo periodo, della legge n. 207/2024. L’Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro all’istanza, nonostante un sollecito trasmesso il successivo 10 novembre 2025. Avverso tale inerzia, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione universitaria ha evidentemente dato seguito alla richiesta del docente, poiché il ricorrente ha depositato una dichiarazione del 24 giugno 2026 con la quale ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, esaminata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente, ha ritenuto di aderirvi, rilevando che l’Amministrazione aveva nel frattempo dato piena soddisfazione alla pretesa del docente. Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito della vicenda, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso avverso il silenzio-inadempimento perde ogni utilità quando l’Amministrazione provvede tardivamente ma in modo satisfattivo, realizzando l’interesse del ricorrente. In tale evenienza, non vi è più alcuna utilità concreta che il ricorrente possa conseguire dall’eventuale accoglimento del ricorso, con la conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, aderendo alla richiesta formulata dallo stesso ricorrente. Tale scelta risulta coerente con la natura della pronuncia, che definisce il giudizio senza una statuizione sulla fondatezza delle rispettive posizioni, rendendo equo non porre alcun onere economico a carico della parte soccombente in senso stretto.
Il Tribunale ha infine disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, nonché l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, trattandosi di provvedimento anonimizzato.
Nota della Redazione
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