Motivazione per relationem non esonera dall’onere di risposta sulle censure (Cass. pen. Sez. 3 n. 1777 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di lottizzazione abusiva, qualora il reato sia estinto per prescrizione ma sia stata disposta la confisca dei terreni, il giudice d’appello è comunque tenuto, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., ad accertare compiutamente la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, esaminando le specifiche doglianze sollevate dall’imputato. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima solo se l’apparato argomentativo complessivo risulta congruo e se si misura con le deduzioni difensive dotate di specificità; in caso contrario, determina un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado di giudizio. La condizione di buona fede del terzo acquirente, che preclude la confisca, presuppone che questi abbia partecipato inconsapevolmente all’operazione illecita e abbia gestito la propria attività contrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza del titolo abilitativo e sulla compatibilità dell’intervento agli strumenti urbanistici.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, condannava cinque soggetti per il reato di lottizzazione abusiva e altre contravvenzioni, disponendo la confisca dei terreni e delle opere abusive. La Corte d’appello di Napoli, in riforma parziale, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto, inclusa la confisca.
La vicenda trae origine dalla divisione ereditaria di un terreno agricolo, seguita da atti di vendita e dalla realizzazione di manufatti su alcuni lotti. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato, nonché vizi motivazionali in relazione alla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla qualifica di imprenditore agricolo. I giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rilascio del permesso di costruire in zona agricola è subordinato al duplice requisito soggettivo (status di coltivatore diretto o imprenditore agricolo) e oggettivo (strumentalità delle opere alla coltivazione). Nel caso di specie, gli accertamenti hanno escluso sia la qualifica soggettiva che la destinazione agricola del manufatto, realizzato per esigenze residenziali.
La Corte ha invece ritenuto fondati i motivi relativi all’omessa motivazione sulla sussistenza della lottizzazione abusiva. Richiamando le Sezioni Unite n. 13539 del 2020, ha precisato che l’estinzione del reato per prescrizione non esime il giudice d’appello, ove confermi la confisca, dall’accertare la configurabilità del reato. La Corte territoriale, riproducendo integralmente la sentenza di primo grado, non ha fornito risposta alle specifiche censure degli appellanti, concernenti la presenza di opere di urbanizzazione e la natura del viale di accesso.
La Suprema Corte ha sottolineato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se si confronta con le deduzioni difensive specifiche, pena lo svuotamento delle garanzie del doppio grado. Nel caso di specie, gli appellanti avevano contestato la rilevanza di manufatti di modeste dimensioni, la datazione delle opere e la sussistenza dell’elemento soggettivo, senza ottenere risposta.
Con particolare riferimento all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la buona fede del terzo acquirente non può essere esclusa sulla base di rapporti di parentela, ma richiede una valutazione della condotta nella fase contrattuale. Non è stato chiarito il ruolo di ciascun imputato, come nel caso di chi ha realizzato un forno prima della divisione ereditaria o di chi ha acquistato in buona fede un piccolo lotto.
La Corte ha infine enunciato i principi cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, precisando che la divisione ereditaria non esclude di per sé la configurabilità della lottizzazione cartolare, ma richiede un “quid pluris” che evidenzi la volontà di lottizzare. Ha inoltre ribadito che non è necessaria l’esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente il frazionamento a scopo edificatorio. In conclusione, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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