Contributo di costruzione dovuto dalla SGR per opere del fondo immobiliare (TAR Emilia-Romagna n. 1069 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo comune di investimento immobiliare disciplinato dal d.lgs. n. 58 del 1998 è privo di autonoma soggettività giuridica e costituisce un patrimonio separato della società di gestione del risparmio. Ne consegue che la SGR, quale titolare formale dell’immobile acquistato nell’interesse del fondo, è anche soggetto passivo dell’obbligazione relativa al contributo di costruzione per gli interventi edilizi realizzati sul bene, senza che possa operare alcuna separazione patrimoniale bilaterale. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 richiede il concorso di un requisito oggettivo e di uno soggettivo: l’opera deve essere pubblica o di interesse generale e deve essere realizzata da enti istituzionalmente competenti, ovvero da soggetti che agiscano quali organi indiretti dell’amministrazione, non essendo sufficiente la mera destinazione dell’intervento a finalità di interesse collettivo.

Il Fatto

La società di gestione del risparmio ricorrente aveva ottenuto dal Comune il permesso di costruire per l’ampliamento dell’edificio destinato alla nuova area mercatale di Bologna, richiesto nella propria qualità di gestore del “Comparto B” del Fondo Parchi Agroalimentari Italiani. L’amministrazione, dopo un iniziale riconoscimento dell’esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. h), l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013, aveva successivamente richiesto il pagamento del contributo per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria, oltre sanzioni, assumendo l’insussistenza dei presupposti per il beneficio in capo alla società.

La ricorrente aveva impugnato le note di intimazione al pagamento e il successivo avviso di accertamento esecutivo, deducendo la propria estraneità all’obbligazione in virtù dell’autonomia patrimoniale del fondo, nonché la natura di interesse generale delle opere realizzate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’atto prodromico, assorbita dall’infondatezza nel merito del gravame. Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito oggettivo per l’esenzione, osservando che il carattere di opera pubblica o di interesse generale deve essere apprezzato con riferimento alla globalità dell’intervento e alle sue finalità concrete: nella specie, la società ricorrente agiva per il ricavo di utili e non quale concessionaria del servizio pubblico svolto dal centro agro-alimentare, né quale organo indiretto dell’amministrazione.

Quanto al profilo soggettivo, il TAR ha richiamato il principio secondo cui i fondi comuni di investimento sono patrimoni separati della SGR, priva di autonoma soggettività giuridica: ne deriva che la società di gestione, intestataria formale dell’immobile, è legittimata passiva rispetto alle obbligazioni derivanti dai beni conferiti nel fondo, come confermato dalla giurisprudenza tributaria in materia di imposta municipale sugli immobili detenuti da fondi comuni.

Il Collegio ha conseguentemente respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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