Inottemperanza al giudicato sul beneficio della Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1003 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione professionale. Non contestato l’inadempimento, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al titolo, nel termine stabilito dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta, con funzioni sostitutive, chiamato ad adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. Il commissario, scelto tra dipendenti pubblici già inseriti nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accoglimento del ricorso, previa disapplicazione di alcune disposizioni della legge n. 107/2015, con accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico annuale tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., rilevando che la pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Su tale presupposto il ricorso è stato dichiarato fondato e meritevole di accoglimento. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha altresì disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia. Una volta decorso infruttuosamente il termine, provvederà — nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione — un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di mille euro per compensi, oltre accessori di legge. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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