Blocco della contrattazione pubblica e diritto al recupero retributivo (TAR Calabria n. 1596 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni che hanno disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2015, non attribuisce ai dipendenti pubblici il diritto al recupero di trattamenti retributivi perduti o a miglioramenti retributivi automatici per il periodo antecedente alla pronuncia, poiché la Corte ne ha modulato gli effetti temporali lasciando impregiudicati gli effetti economici della disciplina censurata per il periodo già trascorso. Con riferimento al periodo successivo, la ripresa dell’attività negoziale è finalizzata a realizzare un nuovo innesco del sistema di determinazione dei trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato, secondo la sequenza stanziamento-contrattazione-controllo di coerenza contabile, e non determina alcun diritto del singolo dipendente a miglioramenti retributivi. Ne consegue che non è configurabile una responsabilità dell’amministrazione per il mancato riconoscimento di incrementi retributivi, spettando esclusivamente alla contrattazione collettiva la determinazione degli stessi nei limiti delle risorse disponibili.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 1° luglio 2000, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire somme, indennità e risarcimenti scaturenti dal mancato adeguamento del contratto collettivo di lavoro, in conseguenza delle proroghe dei blocchi normativi della contrattazione collettiva nel pubblico impiego dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015.
Il ricorrente ha articolato la domanda su due diversi periodi: per l’antecedente alla pronuncia della Consulta, dal 2010 al 2015, ha chiesto un equo indennizzo per il ristoro del danno subito a causa dell’erosione del potere d’acquisto; per il periodo successivo, ha rivendicato le differenze retributive ovvero ogni altro emolumento spettante. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rigettato il ricorso ritenendo infondate entrambe le domande. Quanto al periodo antecedente alla sentenza n. 178 del 2015, il Collegio ha osservato che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta delle disposizioni censurate, con effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Il carattere strutturale della sospensione della contrattazione è stato ritenuto in contrasto con la libertà sindacale ex art. 39, primo comma, Cost., ma gli effetti economici della disciplina esaminata per il periodo già trascorso sono rimasti impregiudicati, in ragione del bilanciamento con il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.
Il Collegio ha sottolineato che la Corte costituzionale ha espressamente modulato gli effetti temporali della propria decisione, affermando che la ripresa dell’attività negoziale doveva essere tenuta disgiunta da ogni vincolo di risultato. Da ciò deriva che il ricorrente non vanta alcun diritto al riconoscimento di somme per il mancato adeguamento contrattuale nel periodo antecedente alla pronuncia.
Con riferimento al periodo successivo, il TAR ha precisato che la contrattazione collettiva nel pubblico impiego segue una logica essenzialmente distributiva delle risorse destinate a ciascun settore, secondo la sequenza procedimentale disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001: l’individuazione delle risorse disponibili, la stipula degli accordi tra ARAN e sindacati e la verifica della coerenza rispetto agli stanziamenti.
Richiamando il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., L., 24 giugno 2025, n. 16921), il Collegio ha escluso che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discenda un qualche diritto al recupero di trattamenti perduti o a miglioramenti retributivi. Lo sblocco è finalizzato a realizzare un nuovo innesco del sistema contrattuale, non già a riconoscere posizioni soggettive individuali. L’amministrazione, successivamente alla pronuncia della Consulta, ha dato avvio alle procedure per il rinnovo contrattuale, riconoscendo gli incrementi retributivi compatibili con le risorse disponibili.
La domanda è stata pertanto ritenuta infondata, con compensazione delle spese di lite in ragione dei peculiari profili interpretativi della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.