Occupazione sine titulo e obbligo di scelta fra restituzione e acquisizione sanante (TAR Calabria n. 338 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dall’annullamento giurisdizionale degli atti del procedimento espropriativo, non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, e dalla sopravvenuta inefficacia dell’occupazione legittima sorge l’obbligo dell’Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare. L’obbligo è alternativo: o la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento per il periodo di illegittima occupazione, o l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Le due scelte non configurano un’obbligazione alternativa in senso proprio, ma una obbligazione facoltativa, in cui la restituzione resta l’obbligazione principale ed è rimessa all’ente la facoltà di optare per l’acquisizione ove ravvisi preminenti esigenze di interesse pubblico. Il danno da occupazione sine titulo, configurandosi come illecito permanente, è quantificato negli interessi legali compensativi sul valore del bene, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Reggio Calabria, occupato d’urgenza nel 1995 e destinato a discarica di rifiuti solidi urbani, poi irreversibilmente trasformato con opere di viabilità e attrezzature sportive. Con precedente sentenza, questo Tribunale aveva annullato gli atti della procedura espropriativa, senza che seguisse alcun decreto di esproprio.
La società ha quindi agito per l’accertamento dell’occupazione sine titulo e del silenzio-inadempimento sull’istanza di acquisizione o restituzione, chiedendo la condanna al risarcimento. Nel corso del giudizio ha precisato la domanda in via alternativa, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pacifica proprietà dell’area e dalla provata occupazione, non contestata dall’ente resistente. L’occupazione legittima è cessata con la scadenza del termine fissato nell’ordinanza sindacale, senza che sia intervenuto alcun atto valido della procedura espropriativa, compreso il decreto di esproprio definitivo.
Da tale scenario derivano le conseguenze finalizzate alla tutela del diritto di proprietà. Esse si sostanziano in un obbligo per l’Amministrazione di sanare l’illecito, alternativamente attraverso la restituzione con riduzione in pristino ovvero mediante l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale qualifica la fattispecie come obbligazione facoltativa, con la restituzione quale obbligazione principale e l’acquisizione rimessa alla scelta dell’ente.
Sul piano del danno, il Collegio accoglie la domanda di condanna per l’occupazione illegittima, quantificandola negli interessi legali compensativi sul valore del bene, con decorrenza dalla cessazione dell’occupazione legittima. Il valore venale è determinato con riferimento al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima, secondo la stima del c.t.u., poi rivalutato anno per anno e maggiorato degli interessi legali.
Il Collegio pronuncia condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., fissando il termine di 90 giorni per il pagamento delle somme dovute. L’ente potrà evitare la restituzione optando per la regolarizzazione postuma, con provvedimento rimesso al Consiglio Comunale. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle contestazioni indennitarie.
Nota della Redazione
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