Occupazione suolo pubblico, carenza di interesse dopo l’esaurimento dell’interdizione annuale (TAR Puglia n. 190 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo che interdice la presentazione di una nuova domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico per un determinato anno diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, nelle more del giudizio, l’atto abbia esaurito i propri effetti inibitori, limitati a quello stesso anno. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il venir meno dell’interesse alla decisione non è neutralizzato dall’omessa proposizione di una domanda risarcitoria, che la parte non abbia introdotto con le modalità richieste dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese, che il giudice compensa in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente un pubblico esercizio in Gallipoli, era destinataria di una concessione per l’occupazione di spazio pubblico fino al 31 dicembre 2023. Con determinazione dirigenziale del gennaio 2024, il Comune le ha comunicato l’interdizione dalla possibilità di presentare una nuova domanda per il rilascio del titolo concessorio per l’anno 2024, per essere incorsa nell’anno precedente in una doppia violazione delle norme in materia accertata dalla Polizia Municipale. Il provvedimento si fondava sull’art. 19, comma 7, del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il decreto presidenziale monocratico ha respinto l’istanza urgente; l’ordinanza cautelare del Collegio ha invece accolto la domanda incidentale e sospeso l’efficacia del provvedimento. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa che individua le ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse: la mancata impugnazione di un atto presupposto o collegato; l’impugnazione parziale di un provvedimento fondato su più ragioni indipendenti; la sopravvenienza di un atto o fatto che rende inutile l’annullamento; la dichiarazione della parte di non avere più interesse. Il riferimento è, tra le altre, alle pronunce del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023 e del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5298 del 2023.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa l’ipotesi della sopravvenienza di un fatto che rende inutile l’annullamento. Il provvedimento impugnato aveva effetti inibitori circoscritti all’anno 2024 e, nelle more del giudizio, li ha esauriti. L’eventuale annullamento non produrrebbe più alcuna utilità per la ricorrente.
Il TAR precisa che la declaratoria di improcedibilità non è impedita dalla mancata proposizione di una domanda risarcitoria. La ricorrente non ha manifestato un intento risarcitorio, né con le modalità indicate dalla nota Adunanza plenaria n. 8/2022. L’assenza di tale domanda conferma il venire meno dell’interesse alla decisione di merito.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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