Il titolo commerciale non sana l’abuso edilizio: legittimo il divieto di attività (TAR Puglia n. 189 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle autorizzazioni commerciali non si estende all’accertamento della legittimità edilizia dei manufatti. Il titolo commerciale e la concessione demaniale non attribuiscono il diritto di esercitare l’attività in immobili privi di titolo abilitativo edilizio-urbanistico. Il Comune può quindi vietare lo svolgimento dell’attività all’interno di un compendio realizzato in assenza di titolo, senza violare il giudicato. La S.C.I.A. di demolizione e ricostruzione non sana l’abuso preesistente finché i manufatti illegittimi non siano rimossi.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare sul litorale di Brindisi, in parte su aree demaniali in concessione e in parte su aree retrostanti. Nel corso degli anni ha realizzato ampliamenti rispetto al nucleo originario, per i quali ha presentato istanze di sanatoria edilizia, entrambe rigettate, con conseguente ordine di demolizione.

Dopo aver comunicato la prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 11/1999 e dopo aver presentato una S.C.I.A. per la realizzazione di un nuovo stabilimento con rimozione dei manufatti abusivi, la società ha ricevuto dal Comune due note con cui si attestava che lo stabilimento era privo di titolo abilitativo edilizio-urbanistico e che al suo interno non poteva essere svolta alcuna attività, oltre a una nota S.U.A.P. di sospensione dell’efficacia della S.C.I.A. La società ha impugnato tali atti deducendo la violazione del giudicato formatosi su due precedenti pronunce del TAR e l’illegittimità delle determinazioni comunali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi gli ordini di censure. Quanto al primo, il Tribunale chiarisce la portata delle sentenze invocate dalla ricorrente. La sentenza n. 937/2021 si è limitata a confermare, allo stato e facendo salve le successive determinazioni comunali, il contenuto di un’ordinanza cautelare, permanendo l’efficacia di un precedente provvedimento sospensivo relativo alle sole autorizzazioni commerciali del 1987. La sentenza n. 527/2022 ha accolto il ricorso avverso un’ordinanza di chiusura fondata sull’assenza di autorizzazione commerciale, non già sulla presenza di manufatti abusivi.

Nessuna delle due pronunce, dunque, ha statuito sulla conformità edilizia o urbanistica dello stabilimento. Il giudicato invocato copre un perimetro diverso da quello dei provvedimenti impugnati e non può essere esteso oltre i suoi confini oggettivi. I provvedimenti comunali richiamano invece legittimamente una serie di pronunce che hanno definitivamente acclarato la mancanza di idonei titoli edilizi: il Tribunale menziona le sentenze n. 2096/2013, n. 1612/2019, n. 653/2021 e n. 1082/2021, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 30/2021.

Da tali pronunce emerge un quadro fattuale consolidato: l’intero stabilimento è stato abusivamente realizzato, non è provato un nucleo originario anteriore al 1967, le istanze di condono sono state respinte per la presenza di vincoli paesaggistici e di inedificabilità, e parte delle opere insiste su terreno di cui la società non è proprietaria. Il Collegio sottolinea come la questione del nucleo storico ante 1967 sia stata già esclusa o comunque non dimostrata.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che la società non ha dimostrato la possibilità di esercitare la concessione demaniale mediante opere legittimate sul piano edilizio-urbanistico. La concessione demaniale non è titolo sufficiente a sostenere l’attività in immobili abusivi. La stessa ricorrente, con la S.C.I.A. del 2022, ha comunicato di voler realizzare un nuovo stabilimento con totale rimozione dei manufatti preesistenti, dimostrando di essere consapevole della necessità di eliminarli. Non risulta inoltre provato che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, l’attività fosse svolta senza utilizzare gli immobili abusivi.

I provvedimenti impugnati risultano pertanto coerenti con i richiamati pronunciamenti e immuni dalle censure. Il ricorso è respinto integralmente, con condanna della società alle spese processuali in favore del Comune, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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