Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 129 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di equa riparazione, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e l’inerzia dell’amministrazione, che non ha provato l’esecuzione del titolo. Sussistono pertanto i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato e per nominare, sin d’ora, un commissario ad acta. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. È invece esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per l’obbligazione relativa alle spese legali, che trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da specifiche tutele.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario della parte in un giudizio civile, agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto monitorio con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 27,00 per spese e € 450,00 per compensi, oltre accessori. Il decreto era stato pronunciato il 30/07/2021 e pubblicato il 02/09/2021.

Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il presupposto procedurale costituito dall’invio all’amministrazione della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dal decorso di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Sul piano dell’inerzia, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo ritualmente notificato. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con ordine di esecuzione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto ai poteri del commissario, il Collegio estende espressamente il suo incarico anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di mancata refusione nel medesimo termine. A fondamento pone il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Richiama inoltre il principio del buon andamento e il modello dell’espropriazione forzata, dove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.

Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25 marzo 2016, e con distrazione in favore del difensore. È invece rigettata la domanda di penalità di mora: l’obbligazione relativa alle spese legali trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da tutele che la distinguono dall’equa riparazione, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 3468 del 1.8.16.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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