Ordinanza sindacale contingibile e urgente: divieto di asporto alcolici illegittimo (TAR Toscana n. 224 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 presuppone la dimostrazione effettiva, suffragata da adeguata istruttoria e congrua motivazione, di una situazione di pericolo eccezionale e non fronteggiabile con i mezzi ordinari. Il potere sindacale extra ordinem non consente di disciplinare in via generale l’attività economica di determinate categorie di esercenti né di sostituire gli strumenti regolamentari o i poteri ordinari previsti dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000. La misura che limiti la libertà di iniziativa economica in mancanza dei presupposti di contingibilità e urgenza è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. La domanda risarcitoria che non alleghi e provi il nesso causale tra provvedimento e pretesa contrazione dei ricorrenti è respinta.
Il Fatto
Due esercenti commerciali titolari di attività ubicate in una piazza cittadina impugnano l’ordinanza sindacale n. 32 del 14 agosto 2024 con cui il Comune ha vietato la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e ha limitato la consumazione su aree pubbliche, nella fascia serale, fino al 2 novembre 2024. Le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, il difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Le ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del danno emergente per la contrazione degli introiti conseguente al divieto. Nella fase cautelare il Tribunale respinge l’istanza. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondati il primo, il terzo e il quarto motivo. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dello strumento utilizzato: l’ordinanza è stata adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, che consente al Sindaco di intervenire in presenza di una urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui solo la legge può incidere sulla sfera generale di libertà dei singoli, senza che ai Sindaci sia riconosciuta una discrezionalità indeterminata (Corte cost. n. 115 del 2011). Il potere extra ordinem è dunque residuale e di chiusura, e richiede la presenza di situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da congrua motivazione.
Nel caso concreto l’istruttoria non dimostra l’esistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. L’ordinanza si limita ad affermazioni generiche su episodi di danneggiamenti, ubriachezza molesta e disturbo al riposo, senza indicare specifici eventi e circostanze che giustifichino il ricorso a uno strumento atipico. Manca inoltre il requisito della temporaneità, posto che il Comune ha sostanzialmente reiterato il divieto con un’analoga ordinanza di proroga.
Il Collegio ritiene quindi che l’Amministrazione abbia inteso disciplinare in via generale le attività di alcune categorie di esercizi in una determinata area: fattispecie che avrebbe richiesto atti regolamentari o il differente potere ordinario attribuito dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000. La misura, incidendo solo su una parte degli esercizi e senza dimostrare che il degrado derivi esclusivamente dalla vendita da asporto, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
L’ordinanza è pertanto annullata. La domanda risarcitoria è invece respinta, perché la diminuzione degli introiti è prospettata in modo ipotetico e priva di supporto probatorio idoneo a dimostrare il nesso con gli effetti del provvedimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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