Secretazione offerta tecnica: onere di prova del segreto commerciale (TAR Lazio n. 11700 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di secretazione dell’offerta tecnica presentata da un concorrente deve essere supportata da una dichiarazione motivata e comprovata, che dimostri l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Non è sufficiente invocare genericamente l’appartenenza di taluni elementi al proprio know how aziendale, dovendo invece l’operatore economico provare che l’informazione, specificamente individuata, sia oggettivamente segreta, abbia valore economico e sia stata sottoposta a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In difetto di tali requisiti, prevale il principio di trasparenza assoluta delle gare pubbliche. La valutazione della stazione appaltante è insindacabile, né inficiata da difetto di istruttoria o di motivazione, quando la documentazione prodotta risulti generica, ripetitiva e stereotipata, non consentendo di individuare le parti effettivamente riservate dell’offerta.
Il Fatto
La società, partecipante a una gara regionale per l’affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature biomediche, era risultata aggiudicataria del lotto 7. Con la determinazione di aggiudicazione, veniva approvata la decisione del RUP di non accogliere le richieste di secretazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, disponendone la messa a disposizione, decorso il termine di legge. La società impugnava l’atto, lamentando l’illegittima divulgazione del proprio know how e chiedendo l’accertamento del diritto a mantenere riservata l’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i principi consolidati in materia, ha respinto i motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, affermando che l’istituto della secretazione costituisce un’eccezione alla regola dell’accessibilità e, pertanto, deve essere interpretato con criteri rigorosi e restrittivi. La Corte ha precisato che il concetto di segreto tecnico o commerciale va ricostruito sulla base dell’art. 98 c.p.i., che richiede la sussistenza di requisiti di segretezza oggettiva e l’adozione di misure di protezione adeguate da parte del detentore.
La società aveva presentato una dichiarazione di riservatezza che la stazione appaltante ha ritenuto generica, non dimostrando il vantaggio concreto derivante dalla divulgazione delle informazioni. I giudici hanno condiviso tale valutazione, osservando come gli elementi richiamati, quali la manutenzione, l’inventario o il contact center, fossero ordinari e tipici di qualsiasi offerta, non essendo stati individuati gli specifici contenuti suscettibili di tutela. L’Amministrazione, di fronte a simili allegazioni, non poteva che determinarsi nel senso della messa a disposizione dell’offerta nella sua integralità. In difetto di comprovati caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la trasparenza delle procedure di gara è principio prevalente.
La Corte ha inoltre precisato che la tutela del concorrente non viene meno, potendo egli comunque agire, in caso di uso improprio delle informazioni acquisite dagli altri partecipanti, mediante gli strumenti del diritto civile, quale l’azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. Ha infine respinto anche la domanda risarcitoria, in quanto intrinsecamente non suscettibile di accoglimento, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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