Proroga tecnica illegittima se non limitata al tempo necessario per la nuova gara (TAR Veneto n. 1612 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto di appalto è consentita solo nei limiti in cui sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. È illegittima la proroga che copra l’intero anno scolastico senza che sia stata contestualmente indetta la nuova gara, quando la procedura selettiva sarebbe potuta concludersi in un termine inferiore. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la delibazione sommaria del merito ai fini della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore del trasporto scolastico, impugnava la determinazione del Comune di Chioggia con cui era stata disposta la proroga tecnica del contratto di servizio in favore dell’attuale affidatario per l’intero anno scolastico 2025/2026. La proroga era stata disposta in attesa dell’espletamento di una nuova gara, la cui indizione risultava tuttavia rinviata all’anno successivo dalla Stazione Unica Appaltante. La ricorrente, che aveva impugnato la precedente gara per clausole ritenute anticoncorrenziali, contestava la violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016.
Nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, la Stazione Unica Appaltante pubblicava il bando per la nuova procedura. La ricorrente, pur non partecipandovi, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, insistendo per la condanna del Comune alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo e il costante indirizzo giurisprudenziale in materia, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, non contestata dalle altre parti.
La declaratoria di improcedibilità non ha però impedito al Collegio una sommaria delibazione del merito, al fine di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. In tale sede, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, che consente la proroga solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente.
La proroga dell’intero anno scolastico si appalesava illegittima sotto un duplice profilo: da un lato, il Comune aveva prorogato il servizio senza contestualmente bandire la nuova gara; dall’altro, aveva esteso la proroga per un periodo ben superiore a quello necessario, considerato che la procedura selettiva avrebbe potuto concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, come comprovato dal fatto che la gara precedentemente revocata prevedeva l’avvio del servizio in tempi brevi.
Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di carenza originaria delle condizioni dell’azione, rilevando come la ricorrente, in qualità di operatore del settore che aveva manifestato l’interesse a presentare offerta, fosse titolare della posizione legittimante. Irrilevante è stata ritenuta la mancata partecipazione alla nuova gara, trattandosi di valutazione di opportunità aziendale che non faceva venir meno l’interesse originario. Il Comune è stato condannato alle spese, mentre le stesse sono state compensate nei confronti delle altre parti.
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Nota della Redazione
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