Competenza territoriale e criterio dell’efficacia spaziale del provvedimento (TAR Lazio n. 3367 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale del giudice amministrativo, il criterio principale fondato sulla sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, previsto dall’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale allorché gli effetti diretti del provvedimento si esauriscano nell’ambito territoriale di una sola Regione. L’avverbio “comunque” contenuto nel secondo periodo della disposizione impone di attribuire priorità all’efficacia dell’atto rispetto al dato della sede dell’ente emanante. La declaratoria di incompetenza territoriale adottata all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica assume la forma della sentenza e non dell’ordinanza, poiché quest’ultima è prevista dalla art. 15, comma 4, cod. proc. amm. soltanto in sede cautelare o di pronuncia immediata sulla questione di competenza.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale su un progetto definitivo relativo a un nuovo svincolo autostradale nel comune di Vado Ligure, in provincia di Savona, subordinandolo al rispetto di condizioni ambientali.

Il ricorso è stato inizialmente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica. La società controinteressata ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente trasposizione del giudizio davanti al TAR Lazio. All’udienza pubblica è stato dato avviso alle parti della possibile incompetenza territoriale del Tribunale adito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che individua il criterio della sede dell’amministrazione quale regola generale di riparto della competenza territoriale. Il secondo periodo della norma prevede che il tribunale amministrativo regionale sia “comunque” competente quando gli effetti diretti dell’atto siano limitati all’ambito territoriale della Regione in cui il tribunale ha sede.

Secondo il Tribunale, i due criteri non operano in rapporto gerarchico rigido ma in logica di complementarietà e reciproca integrazione. Il criterio della sede è quello principale; esso però cede il passo a quello dell’efficacia spaziale ogniqualvolta la potestà pubblicistica produca i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito di un Tribunale periferico. L’avverbio “comunque” conferma questa lettura, imponendo di guardare in primo luogo all’efficacia dell’atto.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 13/2021, che ha precisato come il criterio fondato sulla sede dell’autorità emanante sia suscettibile di sostituzione da parte di quello inerente agli effetti diretti dell’atto, qualora questi si esplichino esclusivamente nel territorio ricompreso in una diversa circoscrizione. Nello stesso senso è citata Cons. St., Ad. plen., 24 settembre 2012.

Nel caso concreto, gli effetti del decreto impugnato e dei provvedimenti presupposti sono interamente limitati all’area territoriale della Regione Liguria, segnatamente al comune ove dovrebbe essere realizzato il progetto. Non vengono in rilievo atti generali né provvedimenti destinati ad avere efficacia ultraregionale. Ne deriva la competenza del TAR Liguria, sede di Genova.

Quanto alla forma del provvedimento, il Collegio osserva che l’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. — come modificato dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 160/2012 — prevede la pronuncia in forma di ordinanza solo quando l’incompetenza è dichiarata in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione. Negli altri casi, e dunque all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la declaratoria assume la forma della sentenza. Il Tribunale richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Lazio, Sezione V, n. 8547/2022 e TAR Campania, Napoli, n. 193/2022. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice competente nel termine di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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