Voto numerico e criteri di valutazione nelle procedure selettive pubbliche (TAR Lazio n. 411 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé stesso la motivazione, a condizione che la commissione abbia previamente fissato criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio. Ove il bando attribuisca rilievo a un criterio — quale quello delle adeguate attitudini, intese come caratteristiche personali, relazionali e motivazionali — senza declinarne il contenuto, e la commissione si limiti a riprodurre la formulazione della legge di gara, il giudizio resta inintelligibile e opaco. La mancata predeterminazione dei criteri determina l’illegittimità degli atti e l’annullamento integrale della procedura, non potendosi disporre la revisione della singola prova in favore di un solo candidato.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a una procedura indetta dal Ministero dell’Università per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per il profilo di esperto amministrativo-contabile.

Collocatasi al quarantesimo posto, a due punti e mezzo dall’ultimo ammesso, ha impugnato l’avviso, le graduatorie e i verbali di valutazione. Il ricorso denunciava la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, contestando l’assenza di criteri di valutazione e l’oscurità dei punteggi attribuiti, in particolare sul requisito delle attitudini. Il Ministero e quattro controinteressati si sono costituiti, sollevando eccezioni di inammissibilità e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata notificazione a un controinteressato, è agli atti l’istanza di accesso presentata prima del ricorso e rimasta inevasa, sicché la ricorrente ha proceduto con la notifica per pubblici proclami. Quanto alla dedotta contraddittorietà delle censure, la possibilità di graduare le domande è facoltà consentita alla parte, né l’infondatezza della domanda principale travolge il ricorso.

Il giudice si concentra allora sul primo motivo, relativo al criterio delle adeguate attitudini. Il bando non ne ha precisato i criteri di valutazione, rimasti affidati alla discrezionalità della commissione, la quale ha a sua volta rinunciato a declinarli, allegando una scheda che replica la formulazione della legge di gara.

Richiamata la giurisprudenza secondo cui il voto numerico è sufficiente solo se preceduto dalla fissazione di criteri di massima, il Collegio rileva che tale predeterminazione è del tutto assente. Non è dato comprendere quali siano le attitudini richieste, né il procedimento logico-valutativo seguito. L’argomento difensivo del Ministero — che la valutazione si risolverebbe nel foro interno, non oggettivabile con griglie precostituite — corrobora la tesi ricorsuale.

Il Tribunale osserva che il criterio attribuisce fino a un quinto del punteggio complessivo e che una valutazione siffatta consegna un segmento rilevante all’arbitrio della commissione. Appare difficile giustificare un punteggio inferiore alla metà del massimo a fronte di diciannove punti su venti sulle pregresse esperienze in linea con il fabbisogno. Il vizio non riguarda la singola valutazione, ma l’intera attività valutativa, che non può essere conservata: non è immaginabile assegnare alla ricorrente un punteggio basato su criteri diversamente declinati rispetto agli altri candidati. Il primo motivo è fondato; gli atti sono annullati integralmente quanto al profilo, con assorbimento delle ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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