Sulla giurisdizione amministrativa in tema di occupazione temporanea ex art. 49 (TAR Lombardia n. 1693 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti il corretto esercizio del potere di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, disposta ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Alla giurisdizione ordinaria restano riservate soltanto le domande restitutorie e risarcitorie fondate sull’illecito protrarsi dell’occupazione. L’eccezione di difetto di giurisdizione va esaminata in via prioritaria, anche quando le parti abbiano dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché la questione è pregiudiziale rispetto a ogni altra decisione di merito o di rito. Il sopravvenuto ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, se interamente satisfattivo della pretesa, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nel commercio di carburanti e nella gestione di impianti di distribuzione, è proprietaria di immobili siti nel Comune di Cerro Maggiore interessati da un progetto di nuovo distributore con servizi di ristorazione e autolavaggio, approvato con determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater legge n. 241/1990.
La società concessionaria autostradale ha disposto l’occupazione temporanea di quelle aree ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, per i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza sul margine dell’Autostrada A8, e ha notificato il relativo avviso di esecuzione. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza e l’avviso davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione in ordine alla localizzazione e alla durata dell’occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla concessionaria, poiché la relativa risoluzione è pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di merito e di rito. L’eccezione è infondata. La giurisprudenza amministrativa distingue nettamente: sono attratte al giudice ordinario le controversie restitutorie e risarcitorie relative all’illecito protrarsi dell’occupazione, che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo; resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione dei vizi di legittimità del provvedimento con cui l’occupazione viene disposta.
Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 12477 del 2020, oltre a TAR Campania n. 1164 del 2023 e TAR Campania n. 7267 del 2023, e ritiene che, in relazione alla causa petendi e al contenuto sostanziale delle censure, sussista la giurisdizione amministrativa.
Superata la questione, il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, estraneo al procedimento di occupazione, disponendone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, la concessionaria ha revocato in autotutela l’ordinanza di occupazione e le parti hanno depositato dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere, con regolazione separata delle spese. Il Collegio ritiene il ritiro interamente satisfattivo della pretesa e dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., compensando le spese per l’accordo raggiunto.
Nota della Redazione
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