Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2095 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, protratta oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, integra l’inottemperanza e determina l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’ente di conformarsi integralmente alla statuizione, assegnando un termine per il pagamento, e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso. La nomina anticipata dell’ausiliario è giustificata dalla necessità di assicurare l’effettività della tutela anche in caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/2021 del Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, con cui l’amministrazione regionale era stata condannata al pagamento di € 512,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, depositata il 28 aprile 2021 e non impugnata nei termini, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva all’ente il 10 gennaio 2023.
Nulla essendo stato liquidato al creditore, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del procedimento e l’attualità dell’inesecuzione. La sentenza posta a fondamento del ricorso risulta tuttora non eseguita dall’amministrazione intimata, nonostante la condanna al pagamento contenuta nel titolo.
Il presupposto dell’ottemperanza è stato individuato nella notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente, avvenuta il 10 gennaio 2023, e nel conseguente decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pari a centoventi giorni, rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza effettuata il 19 marzo 2024. È parimenti documentato il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato mediante il pagamento della somma indicata nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, chiamato a compiere gli atti necessari all’esecuzione su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è stato richiamato al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Le spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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