Conflitto di giurisdizione inammissibile se domanda nuova e autonoma (Cass. civ. Sez. Un. n. 21642 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009 può essere sollevato dal giudice successivamente adito solo se la causa davanti a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove si tratti di domanda nuova ed autonoma, di contenuto diverso rispetto a quella azionata nel precedente giudizio, il giudice non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma è tenuto a statuire egli stesso sulla giurisdizione, eventualmente declinandola. In tale ipotesi il conflitto è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al TAR del Lazio l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione militare sull’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita, nonché l’obbligo di concludere il procedimento.
Il TAR dichiarò il ricorso inammissibile, escludendo che sussistesse un obbligo giuridico di provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, trattandosi di posizione di diritto soggettivo.
Il ricorrente propose quindi una nuova domanda davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo la liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e la condanna dell’amministrazione al pagamento. Il Ministero della Difesa eccepì il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il Tribunale di Firenze ritenne di non avere giurisdizione e sollevò conflitto ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 69 del 2009.
La Motivazione della Corte
Per le Sezioni Unite il conflitto è inammissibile. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 16018 del 2023, non aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario: aveva dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il silenzio-inadempimento tutelabile ex art. 31 e 117 c.p.a. presuppone un’attività amministrativa incidente su posizioni di interesse legittimo, non su posizioni di diritto soggettivo.
Il Collegio rileva che il ricorrente, davanti al Tribunale di Firenze, non ha fatto valere l’interesse alla conclusione del procedimento, ma ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione delle somme e la condanna dell’amministrazione al pagamento. Il petitum è quindi del tutto diverso da quello già oggetto della controversia davanti al giudice amministrativo.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun contrasto tra le due controversie in ordine alla giurisdizione. Il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto esaminare la domanda davanti a lui proposta e valutarne la riconducibilità alla propria giurisdizione, se del caso declinandola.
La Corte richiama il principio per cui, in caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il giudizio prosegue ritualmente davanti a quest’ultimo se l’atto processuale contiene la trascrizione integrale del ricorso originario e il necessario adattamento del petitum (Cass. n. 8088 del 2021). Il conflitto, però, può essere sollevato solo se la causa costituisce riproposizione di quella decisa dal giudice preventivamente adito; diversamente, il giudice adito successivamente non può investire le Sezioni Unite ed è tenuto a statuire egli stesso (Cass. Sez. Un. n. 19045 del 2018).
Nella specie la domanda di condanna al pagamento, formulata solo davanti al Tribunale di Firenze, è nuova ed autonoma e ben avrebbe potuto essere avanzata già davanti al giudice amministrativo, che ne avrebbe avuto giurisdizione esclusiva. Il conflitto è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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