Occupazione usurpativa e restituzione del suolo resta la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 10368 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione in assenza di una idonea dichiarazione di pubblica utilità costituiscono un comportamento di mero fatto, posto in carenza assoluta di potere, che integra un illecito permanente lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa). La domanda con cui il proprietario chiede la restituzione del suolo, ovvero in via alternativa la liquidazione degli indennizzi risarcitori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. Non integra la giurisdizione esclusiva la mera prospettazione dell’eventuale instaurazione del procedimento di acquisizione sanante, quando il ricorrente non abbia chiesto l’esercizio del relativo potere autoritativo. Resta fermo che ogni controversia sulla determinazione o sul pagamento dell’indennità di esproprio spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
Gli eredi di un comproprietario di un suolo sito in un Comune campano agiscono davanti al TAR Campania per ottenere la restituzione della quota di terreno occupata e trasformata per la realizzazione di un edificio scolastico, ovvero, in via alternativa, la liquidazione degli indennizzi risarcitori per l’illecita ablazione.
La vicenda attraversa diversi gradi di giudizio: una prima condanna risarcitoria del Comune, la rideterminazione in appello, il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale da parte della Corte di Cassazione, l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti del dante causa e, infine, la condanna degli eredi alla restituzione, ex art. 389 cod. proc. civ., della quota riferibile al loro dante causa. Il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione; gli eredi appellano invocando la giurisdizione esclusiva amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica il petitum effettivamente formulato in primo grado e rileva che gli appellanti avevano chiesto la restituzione della quota parte del suolo ovvero, in ogni caso, gli indennizzi risarcitori. La pretesa si fonda su un’occupazione di carattere usurpativo, perché disposta in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, come accertato dalle pronunce civili richiamate.
Su tale tipo di controversie la giurisprudenza consolidata afferma la giurisdizione del giudice ordinario. L’occupazione e la trasformazione del fondo in carenza assoluta di potere integrano un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo, con la conseguenza che l’azione risarcitoria rientra nella cognizione del giudice civile (richiamata Cass. civ., sez. un., 16/03/2025, n. 7008).
Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre che qualsiasi controversia avente ad oggetto la determinazione o il pagamento dell’indennità di esproprio appartiene al giudice ordinario (Cons. Stato n. 6863 del 2020; Cass. civ., sez. un., n. 4880 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 1272 del 2019).
La Corte esclude che la domanda solleciti l’esercizio di un potere autoritativo, come quello previsto dall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001: gli appellanti non avevano formulato in primo grado una richiesta di adozione dell’atto di acquisizione sanante, ma solo la restituzione del bene o la liquidazione degli indennizzi, anche attraverso l’eventuale instaurazione del relativo procedimento. Il fulcro della pretesa non è quindi la sollecitazione di un potere pubblicistico.
L’appello è pertanto respinto, sussistendo sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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