Offerta anomala, tasso di assenteismo storico inutilizzabile sul personale riassorbito (TAR Puglia n. 277 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta, il minor tasso storico di assenteismo dell’impresa non può essere speso per giustificare il costo della manodopera riferito al personale riassorbito dal gestore uscente, perché tali unità hanno un proprio distinto tasso di assenze, dipendente dalle caratteristiche individuali dei singoli dipendenti e non dall’organizzazione aziendale. In difetto del dato storico effettivo, si applica il valore medio di sistema risultante dalle tabelle ministeriali. Le valutazioni di anomalia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sono sindacabili solo per errori macroscopici, valutazioni abnormi o vizi di fatto. L’eventualità di un utile pari a zero integra presunzione di anomalia dell’offerta. In presenza di atto plurimotivato, la caduta delle censure contro una sola delle autonome ragioni giustificatrici rende superfluo l’esame delle altre.
Il Fatto
La controversia riguarda il lotto n. 1 della gara indetta dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Puglia e Basilicata per il servizio di ristorazione collettiva nelle mense del personale della Polizia penitenziaria. La società ricorrente, unica concorrente oltre al raggruppamento controinteressato, è stata esclusa all’esito della verifica di anomalia della propria offerta; l’aggiudicazione è stata quindi disposta in favore del raggruppamento rimasto in gara.
La ricorrente ha impugnato l’esclusione con otto motivi, estendendo le censure all’aggiudicazione in via derivata, e ha proposto motivi aggiunti dopo l’accesso parziale agli atti. Ha inoltre impugnato il diniego di ostensione della relazione tecnica con istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., respinta con ordinanza cautelare confermata in appello. Il thema decidendum concerne la legittimità del giudizio di anomalia e dell’aggiudicazione conseguente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, risultando il gravame introduttivo infondato nel merito. Quanto ai profili procedimentali, la ricorrente è stata consultata due volte nel corso del subprocedimento e una terza consultazione è stata ritenuta inutile per la sostanziale inidoneità delle giustificazioni già prodotte. L’esame delle giustificazioni rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per errori macroscopici o valutazioni abnormi, non ravvisati nella specie.
Nel merito, la giustificazione fondata sul minor tasso di assenteismo aziendale è respinta: avendo la ricorrente dichiarato di riassorbire tutte le trentaquattro unità del gestore uscente e di impiegarne solo cinque ulteriori, il dato storico aziendale non è riferibile al personale riassorbito, che presenta un proprio tasso di assenze. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 1465 del 2017 e TAR Napoli, sez. III, n. 1446 del 2022. Irrilevanti sono i benefici invocati (NASPI, decontribuzione Sud, apprendistati), che coprirebbero circa il 15% del costo della manodopera a fronte di uno scostamento di oltre 720.000 euro rispetto ai parametri ministeriali.
Anche le censure sulle ulteriori ragioni dell’esclusione non superano la valutazione complessiva: l’omesso computo della figura dell’A.S.M., dei costi per materiali e attrezzature, formazione e customer satisfaction non può essere compensato da un’ulteriore erosione dell’utile, già stimato in 150.000 euro. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’eventualità di un utile pari a zero determina presunzione di anomalia (Cons. Stato, sez. V, n. 4559 del 2023; TAR Bari, sez. II, n. 709 del 2024). Quanto all’aggiudicazione, l’assenza di una previa verifica di congruità dei costi del personale non la inficia in mancanza di un concreto rilievo sostanziale di insufficienza, operando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili: i primi tre per difetto di legittimazione, essendo diretti a contestare l’aggiudicazione da parte di un soggetto non più in gara; il quarto per assoluta genericità. Il ricorso introduttivo è respinto, con compensazione delle spese di causa in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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