Reiterazione dell’istanza di rettifica del P.P.T.R. ammessa in presenza di elementi nuovi (TAR Puglia n. 320 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di un’istanza procedimentale già definita con declaratoria di improcedibilità è ammissibile quando si fondi su fatti o elementi nuovi, sopravvenuti o meno, idonei a giustificare una nuova valutazione dell’Amministrazione. In presenza di una siffatta istanza, l’Amministrazione non può limitarsi ad adottare un atto meramente confermativo del precedente diniego, ma deve attivare un nuovo procedimento e svolgere un’autonoma valutazione estesa al merito della pretesa. L’art. 104 delle N.T.A. al P.P.T.R. e le relative disposizioni di attuazione non pongono alcuna preclusione alla reiterazione dell’istanza di correzione, con la conseguenza che trovano applicazione i principi generali in materia. La declaratoria di improcedibilità fondata sul solo dato formale, senza alcuna verifica del dato sostanziale oggetto della richiesta, non esaurisce l’esame del merito e non preclude la riedizione del potere.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Muro Leccese, lamentava che la cartografia del P.P.T.R. avesse esteso il vincolo paesaggistico del tipo “Boschi” anche ad aree prive delle relative caratteristiche, per un errore di perimetrazione. Presentava quindi, in data 28 ottobre 2022, una prima istanza di rettifica ai sensi dell’art. 104 delle N.T.A. al P.P.T.R..

La Regione sospendeva il procedimento chiedendo i titoli abilitativi delle opere presenti in loco e, a fronte della mancata ottemperanza, dichiarava l’improcedibilità con nota del 9 novembre 2023. In data 15 marzo 2024 la ricorrente presentava una nuova istanza, corredata da documentazione fotografica e da una relazione tecnica. La Regione la dichiarava nuovamente improcedibile, ritenendo insussistenti elementi nuovi. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, in quanto connessi. Rileva che la prima declaratoria di improcedibilità si fondava esclusivamente sul dato formale della mancata risposta alla richiesta istruttoria dell’11 luglio 2023, senza alcuna verifica del dato sostanziale costituito dalla corretta perimetrazione del bene paesaggistico.

La seconda istanza, trasmessa il 15 marzo 2024, presenta secondo il TAR chiari elementi di novità: la ricorrente ha preso posizione sulle vicende edilizie delle opere, riscontrando così la richiesta regionale, e ha allegato una relazione tecnica a supporto della rettifica. Non si tratta, dunque, di una mera reiterazione della precedente richiesta.

A fronte di tale istanza la Regione ha adottato un atto meramente confermativo del precedente diniego. Il Collegio ritiene che ciò contrasti con il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, richiamato con riferimento al tema dell’accesso documentale ma ritenuto applicabile alla reiterazione delle istanze procedimentali, secondo cui è ammissibile la reiterazione di un’istanza già respinta quando si fondi su fatti o elementi nuovi (TAR Roma, sent. n. 4636 del 7 marzo 2024, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. V, n. 7999 del 2022).

Il TAR osserva inoltre che né l’art. 104 delle N.T.A. al P.P.T.R. né le disposizioni attuative di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 15 febbraio 2021 prevedono alcuna preclusione alla reiterazione dell’istanza di correzione in presenza di elementi di novità, dovendosi quindi applicare i principi generali.

Ne consegue che la Regione non avrebbe potuto limitarsi alla conferma del provvedimento di improcedibilità, dovendo attivare un nuovo procedimento e svolgere un’autonoma valutazione della seconda richiesta, estesa al merito. Il Collegio aggiunge che nemmeno la prima istanza era stata esaminata nel merito, il che rafforza la necessità di un effettivo esame. Accolti i primi due motivi, gli altri sono assorbiti, con salvezza della riedizione del potere. La nota regionale è annullata, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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