Verifica di anomalia e costo della manodopera nel subappalto del servizio mense (TAR Puglia n. 278 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta e l’esame delle giustificazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per errori macroscopici, valutazioni abnormi o travisamento dei fatti. Il minor tasso storico di assenteismo aziendale non può essere invocato per giustificare lo scostamento del costo della manodopera riferito al personale riassorbito dal gestore uscente, poiché tali unità hanno un proprio distinto tasso di assenze, non dipendente dall’organizzazione dell’impresa. In difetto del dato storico effettivo, il parametro è il valore medio di sistema risultante dalle tabelle ministeriali. L’atto plurimotivato si sorregge anche su una sola ragione autonoma non censurata. La mancata verifica dei costi del personale non inficia l’aggiudicazione in assenza di un concreto rilievo di insufficienza.

Il Fatto

La controversia riguarda il lotto n. 2 della gara bandita dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Puglia e Basilicata per il servizio di ristorazione collettiva nelle mense del personale della Polizia Penitenziaria. La ricorrente, collocatasi seconda, impugna il provvedimento di esclusione adottato all’esito positivo della verifica di anomalia, insieme agli atti della procedura e all’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.

Il ricorso introduttivo articola sette motivi; seguono quattro motivi aggiunti, proposti dopo un accesso qualificato come non integrale, e un’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., respinta con ordinanza cautelare confermata in appello. La ricorrente chiede l’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto e il subentro, in via subordinata l’annullamento dell’intera gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, rilevando l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo. Le censure procedimentali muovono dalla pretesa lesione del contraddittorio e dall’omessa richiesta di ulteriori chiarimenti: entrambe cadono di fronte al dato incontestato di due consultazioni già svolte e alla ragionevole inutilità di una terza, stante l’inidoneità delle giustifiche prodotte.

Il nucleo sostanziale concerne il costo della manodopera. La ricorrente sostiene che la congruità dovesse essere valutata alla luce di un tasso di assenteismo aziendale inferiore alla media. L’argomento si infrange su un rilievo di immediata evidenza: avendo dichiarato di riassorbire tutte le unità del gestore uscente, la società ha speso il proprio dato storico con riferimento a personale diverso, dotato di un distinto tasso di assenze. Il Collegio richiama C.d.S., sez. V, n. 1465 del 2017 e TAR Napoli, sez. III, n. 1446 del 2022: in difetto del dato storico effettivo va utilizzato il valore medio delle tabelle ministeriali.

Neppure gli ulteriori benefici invocati colmano il divario. Il risparmio dichiarato, pari a circa il 15 per cento del costo complessivo, resta irrisorio rispetto allo scostamento contestato di euro 134.277,58; per di più si tratta di mere eventualità, verosimilmente inapplicabili al personale riassorbito. Le valutazioni della commissione risultano fondate su criteri logici e ragionevoli, non sindacabili oltre i profili di macroscopica illegittimità.

Il Collegio osserva inoltre che l’esclusione è sorretta da una pluralità di autonome ragioni: ai sensi dell’orientamento sugli atti plurimotivati, richiamato con C.d.S., sez. III, n. 8820 del 2024, l’inattaccabilità di una sola è sufficiente, rendendo superfluo l’esame del terzo motivo. Generiche e inammissibili sono le censure sulla disparità di trattamento e sull’art. 7 del capitolato, quest’ultimo non tempestivamente impugnato.

Il settimo motivo, esteso in via derivata all’aggiudicazione, non regge: la mancata verifica dei costi del personale non inficia l’aggiudicazione in assenza di un concreto rilievo di insufficienza, trovando applicazione l’art. 21 octies della legge n. 241/1990. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, i primi tre per difetto di legittimazione del concorrente non più in gara, il quarto per assoluta genericità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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