Avvalimento premiale e referenze in subappalto: legittima la valutazione della stazione appaltante (Cons. Stato n. 5372 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della proposta tecnico-organizzativa integra causa di esclusione dalla gara, ma non anche la mera inidoneità o non pertinenza di una singola referenza tecnica: un giudizio discrezionale sull’attribuzione di un punteggio incrementale non si converte in requisito rigido di ammissione, in ossequio al favor participationis. Il requisito esperienziale del lavoro analogo può essere dimostrato anche mediante una referenza resa in subappalto, giacché, ai sensi dell’art. 119, comma 20, d.lgs. n. 36/2023, la certificazione è rilasciata direttamente al subappaltatore per la quota realizzata. La nozione di intervento concluso in senso sostanziale non esige il collaudo finale dell’infrastruttura, ma riguarda le lavorazioni già eseguite, certificate e contabilizzate. È valido il contratto di avvalimento premiale il cui contenuto sia desumibile, per relationem, dal contratto di avvalimento qualificante, non essendo richiesto il livello di dettaglio formale un tempo preteso dall’art. 104 d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Due società, in qualità di mandataria e mandante di un costituendo RTI, impugnano la sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso avverso l’aggiudicazione di una procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto integrato di un intervento infrastrutturale connesso alle Opere olimpiche. L’aggiudicataria aveva soddisfatto il requisito esperienziale del criterio A.3 avvalendosi dell’ausiliaria per due referenze, nell’ambito di un avvalimento misto, finalizzato sia all’acquisizione del requisito di qualificazione sia al miglioramento dell’offerta tecnica.
Le appellanti lamentano, tra l’altro, che una referenza provenisse da lavori subappaltati a un RTI e non conclusi, che l’avvalimento premiale fosse nullo e che i punteggi andassero rideterminati, essendo il divario rispetto all’aggiudicazione di soli 0,20 punti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma l’impianto del primo giudice. Muove dal paragrafo 20 del disciplinare, che sanziona con l’esclusione la sola mancata presentazione della relazione tecnica, prevedendo anzi che l’omessa relazione per i punti A) B) C) e D) comporti unicamente la valutazione pari a zero punti. Ne deriva che l’eventuale inidoneità di una singola referenza non è causa espulsiva atipica, ma oggetto di un giudizio discrezionale sull’attribuzione del punteggio.
Sul merito delle referenze, la Corte condivide la nozione di intervento concluso in senso sostanziale: negli appalti di grandi opere la capacità tecnica si misura sulle lavorazioni effettivamente rese e certificate, pena l’impossibilità di spendere requisiti maturati in cantieri pluriennali. La documentazione prodotta attesta importi eseguiti e certificati, suffragati dagli SAL e dal CEL.
Quanto alla referenza in subappalto, il richiamo all’art. 119, comma 20, d.lgs. n. 36/2023 chiarisce che la certificazione è rilasciata al subappaltatore per la quota parte realizzata, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla composizione del raggruppamento. La pertinenza tecnica delle lavorazioni in sotterraneo è poi confermata dai chiarimenti della stazione appaltante, che hanno ricondotto il sub-criterio A.3 alla categoria OG4.
Il terzo motivo è disatteso sul rilievo che l’indagine sulla specificità del contratto di avvalimento va condotta secondo i canoni dell’interpretazione complessiva e di buona fede, senza irrigidirsi in formalismi eccessivi. La Commissione ha correttamente integrato per relationem il contenuto dell’avvalimento premiale con quello qualificante, che reca la puntuale indicazione di mezzi, personale e direzione tecnica.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità sulla discrezionalità tecnica è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo; la lex specialis non imponeva alcun criterio rigidamente aritmetico basato sul mero importo dei lavori, sicché la valutazione comparativa della Commissione resta insindacabile. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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