Offerta economica incompleta e soccorso istruttorio escluso dal disciplinare (TAR Puglia n. 91 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei appalti di lavori, l’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi, ove richiesta dal disciplinare a pena di inammissibilità dell’offerta economica, costituisce elemento indefettibile della proposta anche negli appalti a corpo. La natura polifunzionale di tali allegati consente alla stazione appaltante la conoscenza immediata del valore delle prestazioni e delle varianti migliorative, l’acquisizione anticipata di elementi per il giudizio di congruità e la valutazione della serietà dell’offerta. L’offerta che ne sia priva è inammissibile e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, quando il disciplinare lo escluda espressamente in coerenza con il codice. In materia di interventi PNRR, la qualità di parte necessaria delle amministrazioni centrali non determina l’inammissibilità del ricorso non notificato alle stesse, poiché il richiamo all’art. 49 c.p.a. consente l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il Comune di Vernole aggiudica l’appalto per l’adeguamento sismico con ampliamento funzionale di una scuola dell’infanzia a una società concorrente. La seconda classificata impugna la determinazione di aggiudicazione, i verbali di gara e l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria, chiedendo in via principale il subentro e in subordine il risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente lamenta la violazione del disciplinare di gara: l’art. 9.3 impone a pena di inammissibilità che l’offerta economica sia accompagnata dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari, mentre l’art. 10 esclude la sanabilità delle carenze dell’offerta tecnica ed economica. La controinteressata eccepisce in udienza l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR; il Collegio rinvia per consentire l’integrazione del contraddittorio, che la ricorrente esegue nei confronti dei dicasteri competenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità e la ritiene infondata. L’art. 12-bis, comma 4, della legge n. 108/2022 qualifica le amministrazioni centrali come parti necessarie dei giudizi sugli interventi PNRR, ma richiama espressamente l’art. 49 c.p.a.: la mancata intimazione iniziale è quindi rimediabile mediante integrazione del contraddittorio, come avvenuto nel caso concreto.
Nel merito, il thema decidendum riguarda la completezza dell’offerta economica. Il disciplinare richiede a pena di inammissibilità il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari netti complessivi, comprensivi delle eventuali varianti migliorative. Dagli atti risulta che l’impresa aggiudicataria non ha fornito tali elementi.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. St., sez. V, sent. n. 5959/2021), già condiviso in sede cautelare. L’indicazione del computo e dell’elenco prezzi, se pretesa dalla lex specialis a pena di esclusione o inammissibilità, resta elemento indefettibile dell’offerta anche negli appalti a corpo. Le funzioni di tali allegati sono plurime: conoscenza immediata del valore degli interventi, informazioni utili a fini esecutivi, elementi anticipati di valutazione della congruità e giudizio sulla serietà dell’offerta.
La previsione del disciplinare che esclude il soccorso istruttorio per le carenze dell’offerta tecnica ed economica è coerente con le disposizioni codicistiche e preclude la regolarizzazione postuma. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione comunale, mentre sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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