Offerta economica telematica non confermata e insanabilità con soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 3382 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare espletate con modalità telematica l’offerta economica si considera presentata solo con il completamento degli adempimenti informatici prescritti dalla legge di gara, tra cui l’azione di conferma offerta a sistema. L’omesso compimento di tale operazione, non imputabile a malfunzionamento della piattaforma ma a scelta organizzativa del concorrente, determina la mancata presentazione dell’offerta e non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Il principio di autoresponsabilità impone all’operatore economico, anche professionale, di conoscere e dominare le istruzioni procedurali e le variabili fisiologiche della trasmissione elettronica. La richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un elemento essenziale che la disciplina di gara impone a pena di esclusione.

Il Fatto

Una società di trasporto pubblico locale indice una gara, ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento di servizi assicurativi RCA sulla propria flotta bus. Al termine della procedura aggiudica alcuni lotti a una coassicurazione. Un’altra compagnia, partecipante e non aggiudicataria, impugna la determina di aggiudicazione, i verbali di gara e la successiva determinazione di convalida, dolendosi tra l’altro dell’attivazione del soccorso istruttorio in favore della controinteressata per sopperire alla mancanza dell’offerta economica.

Il TAR Campania accoglie ricorso introduttivo e motivi aggiunti, annullando gli atti. La coassicurazione appella, sostenendo che i file dell’offerta economica erano stati caricati entro il termine e che la mancata visibilità dipese da cause non imputabili all’operatore. La stazione appaltante e l’originaria ricorrente si costituiscono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei fatti di gara. Nella prima seduta il Seggio rileva la mancata visibilità dell’offerta economica e avvia un’istruttoria presso la società che gestisce la piattaforma. Il riscontro tecnico non conferma alcun malfunzionamento: la nota del 29 luglio 2025 chiarisce che la funzione “obbligatorio”, impostata dalla stazione appaltante, vincola l’operatore a caricare un file in ciascuno spazio previsto, pena l’impossibilità di confermare l’offerta. La relazione del 2 ottobre 2025 esclude anomalie del sistema e documenta che non è stata eseguita l’ultima operazione necessaria, cioè la pressione del pulsante di conferma.

Da qui la qualificazione decisiva: l’art. 7 del disciplinare telematico stabilisce che, in assenza dell’azione di conferma, l’offerta economica “risulterà non presentata”. La clausola integra la legge di gara, è stata accettata con l’utilizzo della piattaforma e non è stata impugnata. Il Collegio ne trae la conseguenza che l’offerta non è stata presentata nei termini e con le modalità prescritti, né rileva che il pulsante non fosse attivo, poiché la causa va ricercata in una modalità di caricamento scelta dalla stazione appaltante e valevole per tutti i concorrenti, non in una patologia del sistema.

Respinta è anche la tesi secondo cui rileverebbe solo la coincidenza tra offerta trasmessa e offerta valutata. Il Collegio osserva che presupposto dell’ammissione è la presentazione dell’offerta e che, nelle gare telematiche, gli adempimenti informatici non sono circostanze avulse ma gli strumenti stessi di accesso alla gara; mancando la presentazione, manca il termine di raffronto.

Il ragionamento si salda al principio di autoresponsabilità, richiamando Cons. St., sez. V, n. 2789 del 2025 e Cons. St., sez. V, n. 8947 del 2024: ciascun concorrente sopporta le conseguenze dei propri errori e deve preventivare e dominare le variabili fisiologiche della comunicazione elettronica. Quanto al soccorso istruttorio, i commi terzo e quarto dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 non risultano integrati, non essendovi stata iniziativa dell’operatore per la rettifica dell’errore materiale. La giurisprudenza unionale richiamata esclude che la richiesta di chiarimenti possa supplire alla mancanza di un documento richiesto a pena di esclusione. Il richiamo a Cons. St., sez. V, n. 334 è inconferente, difettando ostacoli oggettivi non superabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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