Obblighi convenzionali edilizi non decadono e si trasmettono ai successori (TAR Piemonte n. 235 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi convenzionali assunti dai proprietari in relazione al rilascio del titolo edilizio si trasmettono ai successivi aventi causa e sono qualificabili come obblighi reali o propter rem: ineriscono all’immobile, hanno carattere permanente e non sono soggetti a decadenza, perché conformano la proprietà. Dalla natura integrativa o sostitutiva del potere pianificatorio delle convenzioni edilizie, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, discende l’incompatibilità con l’istituto della prescrizione, non essendo la pretesa comunale all’esecuzione degli obblighi riducibile a una posizione di diritto di credito disponibile. Il ripristino dello stato dei luoghi è legittimo quando l’intervento abbia determinato una modificazione permanente del fondo agricolo, mediante scavo e sbancamento non finalizzati alla coltivazione.
Il Fatto
Il proprietario di terreni agricoli ha eseguito, nel novembre 2023, lavori di sbancamento e demolizione di un muro in pietra, poi ricostruito in posizione diversa dal luogo originario. La conformazione della strada interpoderale e del muro era stata definita da una convenzione stipulata nel 2007, richiamata nei successivi atti di compravendita e integrata dal permesso di costruire rilasciato nel 2009.
Dopo la sospensione dei lavori, il Comune ha respinto la s.c.i.a. in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, per contrasto con la convenzione. Ha poi emanato due ordinanze di ripristino, la seconda impugnata con motivi aggiunti. Il ricorrente ha sostenuto la natura temporanea delle opere, la sopravvenuta efficacia della sanatoria per effetto della sospensiva cautelare e la decadenza dei vincoli convenzionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente per concordare le modalità del ripristino, rilevando che tali valutazioni erano possibili dopo la notifica degli atti impugnati e possono essere definite successivamente alla pubblicazione della pronuncia. È stata accolta anche l’opposizione al deposito tardivo di documenti, in violazione del termine dell’art. 73, primo comma, cod. proc. amm.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il comportamento processuale del ricorrente: questi ha dapprima affermato la natura temporanea dei lavori di scavo e abbattimento, finalizzati alle indagini per la progettazione di un pozzo freatico; in seguito ha mutato la pretesa, rivendicando la liceità dello scavo e della ricostruzione difforme del muro. L’ordinanza cautelare n. 161/2024 aveva però statuito in via interinale che si trattava di opere temporanee, con obbligo di ripristino del precedente assetto dell’area e del muro. Coerentemente, il Comune aveva intimato di ultimare i lavori entro centottanta giorni, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.
La Corte ha richiamato l’art. 41 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che vieta i movimenti di terra produttivi di alterazioni permanenti del profilo dei suoli, salvo quelli finalizzati alle sistemazioni idraulico-agrarie. La commissione edilizia aveva espresso parere contrario per il contrasto con la convenzione, in particolare per la ricostruzione del muro sul perimetro dello scavo anziché nella posizione originaria.
Quanto ai profili di inammissibilità, il ricorrente ha omesso di notificare l’atto introduttivo e i motivi aggiunti ad almeno uno dei controinteressati necessari, titolari di diritti sui fondi gravati. Per tali profili il ricorso è inammissibile.
Nel merito, la Corte ha confermato la piena validità ed efficacia della convenzione del 2007. Gli obblighi convenzionali, secondo principi consolidati richiamati (Cons. Stato, Sez. IV, n. 199 del 2019; Id., Sez. IV, n. 7844 del 2021), si trasmettono agli aventi causa e non decadono per decorso del tempo. La pretesa comunale non è riducibile a un diritto di credito disponibile, essendo volta a perseguire l’interesse pubblico al razionale assetto urbanistico (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4766 del 2021; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2800 del 2021). Il ricorrente, peraltro, aveva più volte richiesto la rimozione dei vincoli, riconoscendone implicitamente la persistente validità. Da qui la legittimità dell’ordinanza di ripristino e la conferma dell’obbligo di ricostituire il muro nella collocazione originaria, con un solo passaggio pedonale di 80 cm.
Nota della Redazione
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