Appalto illegittimo e risarcimento: serve l’antigiuridicità della condotta (Cons. Stato n. 6833 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici la responsabilità per l’illegittima aggiudicazione è improntata a un modello oggettivo, che prescinde dalla colpa della stazione appaltante. Alla base dell’obbligazione risarcitoria ex lege restano però necessari gli elementi minimi dell’illecito: il nesso di causalità e l’antigiuridicità della condotta. Il rimedio dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. presuppone che l’impossibilità di eseguire il giudicato sia causalmente riconducibile alla condotta del soggetto convenuto e che tale condotta non sia assistita da una causa di giustificazione. È pertanto esclusa la responsabilità dell’amministrazione che abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado, riformata solo dopo l’integrale esecuzione del contratto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al TAR Lazio la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito per la mancata esclusione di un raggruppamento temporaneo da una gara per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di customer care, articolata in più lotti, e per la conseguente mancata aggiudicazione. Il raggruppamento prima classificato era stato escluso per anomalia dell’offerta; la relativa impugnazione aveva poi condotto all’annullamento dell’esclusione e delle aggiudicazioni nel frattempo disposte, con riformulazione della graduatoria.
Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria. La società ha quindi proposto appello, dolendosi dell’esclusione di una responsabilità oggettiva della stazione appaltante per il ritardo nell’adeguamento agli esiti del giudizio, dell’asserita interruzione del nesso causale e del mancato riconoscimento del danno da mancato utile, da riqualificazione delle risorse e curriculare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio invocato dall’appellante, che riconosce la natura oggettiva della responsabilità da illegittima aggiudicazione. Richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2017, il Consiglio di Stato chiarisce però che tale impostazione non esonera dal verificare gli altri elementi minimi dell’illecito: il rapporto di causalità e l’antigiuridicità della condotta, necessari anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie manca anzitutto una condotta antigiuridica. L’amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, all’epoca pienamente efficace: un comportamento doveroso, non assistito da alcuna illegittimità. La circostanza che quella decisione sia stata poi riformata quando il contratto era stato quasi integralmente eseguito non è imputabile alla stazione appaltante.
La responsabilità azionata, ancorché ex lege, resta riconducibile al paradigma aquiliano dell’art. 2043 cod. civ., di cui mutua i tratti fondamentali, primo fra tutti l’antigiuridicità. Il Collegio osserva inoltre che la rinuncia alla domanda cautelare, inizialmente proposta dall’appellante, era teoricamente idonea a integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., avendo mantenuto inalterata l’esecutività della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, relativo al preteso onere di formalizzare la domanda di subentro, è infondato nel suo presupposto ma assorbito: la sua eventuale fondatezza non incide sulla mancanza del nesso causale tra il danno e la condotta dell’amministrazione. Quanto alla quantificazione, il rimborso integrale del mancato guadagno presuppone che l’impresa dimostri di non aver potuto utilizzare altrimenti maestranze e mezzi, dovendosi altrimenti presumere il riutilizzo a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum. L’appellante, inoltre, ha omesso di allegare la sottoscrizione del contratto relativo al lotto n. 1 per la residua durata di sei mesi.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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