Il silenzio serbato sulla VIA di progetti agrivoltaici PNRR obbliga l’amministrazione a provvedere entro centoventi giorni (TAR Basilicata n. 210 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di valutazione di impatto ambientale per un progetto rientrante tra quelli compresi nel PNRR, decorsi inutilmente i termini perentori di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006, è illegittimo e non è giustificato dall’adozione di pareri soprassessori da parte dell’amministrazione concertante, i quali non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa. La nuova disciplina delle priorità di trattazione di cui all’art. 8, comma 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dalla L. n. 191/2024, non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali per i progetti PNRR. La violazione dei termini comporta la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, nonché il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava istanza per il rilascio della valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico “avanzato”, con opere di connessione alla rete, da realizzare nel Comune di Oppido Lucano. Dopo la dichiarazione di procedibilità e lo svolgimento della consultazione pubblica, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica disponeva l’apertura di una nuova consultazione in relazione a integrazioni documentali, conclusasi in una certa data. Da quel momento, il procedimento rimaneva privo di definizione, nonostante la diffida della società a provvedere.

La società adiva, quindi, il TAR Basilicata ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, nonché al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato il progetto come rientrante nella categoria di quelli compresi nel PNRR, ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, richiamando la scansione procedimentale specifica di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo decreto. Ha quindi rilevato che, prendendo come riferimento la data di pubblicazione dell’ultimo avviso al pubblico, il procedimento di VIA avrebbe dovuto concludersi entro un termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso.

Il Tribunale ha evidenziato che l’amministrazione procedente non aveva fornito alcuna argomentazione circa le ragioni del silenzio, constando in atti unicamente l’adozione, da parte del Ministero della Cultura, di pareri di natura soprassessoria, ritenuti inidonei a definire il procedimento. Ha inoltre precisato che la mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero competente, richiamando precedenti giurisprudenziali in tal senso.

Quanto all’applicabilità della novella di cui all’art. 1 della L. n. 191/2024, che ha introdotto criteri di priorità nella trattazione delle istanze, il Collegio ha osservato che la stessa disposizione espressamente salva il rispetto dei termini procedimentali per i progetti PNRR. Inoltre, il silenzio serbato nei confronti di qualsiasi istanza integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale, rendendo la nuova disciplina applicabile alla fattispecie.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere espressamente sull’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione e nominando, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta. Il Collegio ha, infine, accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificandola in euro 4.843,17, e ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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