Cessazione della materia del contendere per adesione al payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 11202 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento del pagamento da parte della regione o provincia autonoma, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, statali e provinciali, concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Gli atti impugnati comprendevano il decreto del Direttore dell’Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano di definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida ministeriali propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025 n. 118, versando la quota del 25% degli importi dovuti, come da attestazione di pagamento depositata in giudizio il 18 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, prendendo atto della disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. La norma prevede che gli obblighi di ripiego a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
La Corte ha rilevato che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.||DSML||p>
Nel caso di specie, la Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato in giudizio il decreto n. 2027/2026 del 10 febbraio 2026, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, con il quale ha attestato l’avvenuto pagamento delle somme dovute dalla società ricorrente in conformità alla definizione agevolata. La Provincia ha altresì espresso il proprio nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, ritenuto che non residuassero questioni ulteriori da esaminare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.