Offerta tecnica incompleta e soccorso istruttorio non estensibile alle carenze sostanziali (TAR Calabria n. 1065 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non è ammesso per le carenze dell’offerta tecnica che incidono sul rispetto delle caratteristiche minime stabilite dal capitolato speciale, poiché l’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 consente la regolarizzazione delle sole carenze formali della domanda ed esclude espressamente le irregolarità afferenti all’offerta economica e tecnica. La clausola del disciplinare che sanziona con l’esclusione il difetto delle caratteristiche minime è espressione di un potere conformativo della stazione appaltante, non soggetto a soccorso quando la mancanza attiene al contenuto sostanziale della proposta. L’esclusione dalla gara non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto conclusivo di un subprocedimento inserito in una procedura unitaria già iniziata con la pubblicazione del bando.
Il Fatto
Una società presenta offerta tecnica in una gara europea a procedura aperta indetta per la conclusione di un accordo quadro concernente la fornitura di beni e l’erogazione di servizi di accoglienza. La Prefettura dispone l’esclusione con provvedimento prot. n. 6404 del 19.01.2024, rilevando che l’offerta non indica i nominativi dello psicologo, dell’insegnante di lingua e del medico previsti dall’allegato A, né allega i curricula dell’operatore notturno e dell’assistente sociale.
La società impugna l’esclusione, il disciplinare, l’avviso di esito gara e gli atti connessi davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 19 e 21 del disciplinare, del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere. Sostiene la conformità dell’offerta all’allegato 2-ter e l’operatività del soccorso istruttorio per la documentazione mancante. La tutela cautelare è respinta per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’esame della causa per l’imminente appello cautelare. Richiama il principio secondo cui la decisione sui tempi della discussione spetta al giudice e il rinvio è doveroso solo in presenza di situazioni particolarissime, incidenti sul diritto di difesa, quali impedimenti personali del difensore o della parte o la necessità di riconoscere il termine per motivi aggiunti a fronte di produzioni documentali dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7291 del 2022).
Nel merito, il TAR muove dall’art. 21 del disciplinare, che impone all’offerta tecnica il rispetto delle caratteristiche minime del capitolato a pena di esclusione. La lettera e) dell’allegato 2-bis rinvia alla tabella allegato A per la dotazione minima del personale: tra le figure elencate figurano lo psicologo, l’insegnante di lingua e il medico, non indicati dalla ricorrente nella propria proposta.
Su questo presupposto il Collegio applica l’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, che circoscrive il soccorso istruttorio alle sole carenze formali della domanda ed esclude le irregolarità afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. L’omessa indicazione delle figure professionali richieste non è dunque emendabile in via procedimentale, perché attiene al contenuto sostanziale e minimo della proposta e non a un difetto documentale.
La statuizione espulsiva risulta pertanto conforme al combinato disposto delle richiamate e non impugnate disposizioni di gara. Il Tribunale esclude inoltre la violazione delle garanzie partecipative: non sussiste obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di esclusione dalla gara, trattandosi di atto conclusivo di un subprocedimento inserito in una selezione pubblica unitaria già avviata con la pubblicazione del bando (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1650 del 2011).
Il carattere plurimotivato della statuizione espulsiva consente di assorbire le residue censure. Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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