Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1064 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di aver perduto interesse alla pronuncia. A fronte di una siffatta dichiarazione il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La regola vale anche per il ricorso integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa. La declaratoria non è un accertamento nel merito delle censure, ma una decisione in rito fondata sulla sopravvenuta caducazione dell’interesse. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della complessità delle questioni e dell’esito del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso notificato il 09/02/2021 e depositato il 04/03/2021, le determinazioni dirigenziali con cui il Comune di Taranto aveva approvato la graduatoria per la concessione dei box di vendita all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, dolendosi in particolare dell’assegnazione di un box alla società controinteressata anziché a sé stessa. Chiedeva inoltre la declaratoria di scadenza o inefficacia del pregresso atto di concessione relativo a quel box.

Nel corso del giudizio la ricorrente proponeva due ricorsi per motivi aggiunti, il primo il 29/06/2021 e il secondo il 04/02/2022, impugnando le successive determinazioni comunali di rettifica della graduatoria e di indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica. Le istanze cautelari erano respinte con due ordinanze della Sezione. Con contratto del 30.06.2024 il Comune affidava alla ricorrente la gestione di due box per sei anni, rinnovabili; su tale base la difesa depositava il 02/09/2024 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione muove dalla dichiarazione esplicita del difensore della parte ricorrente del 02/09/2024, con cui è stato affermato il venir meno dell’interesse alla decisione del gravame e richiesta la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.

Il Tribunale enuncia il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. La caducazione dell’interesse è ricondotta a una scelta processuale libera della parte, non sindacabile nel merito dal giudice.

Da ciò discende un preciso limite ai poteri del giudice: questi non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse non è quindi esercitabile in via officiosa quando la parte abbia dichiarato di non avervi più ragione.

Il Collegio applica il principio all’intero thema decidendum, comprensivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa, dichiarando l’improcedibilità dell’azione nel suo complesso. La decisione resta sul piano del rito e non investe le censure di merito già formulate.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge, in relazione alla complessità delle questioni oggetto della causa e all’esito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione tra le parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con disposizione di oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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