Fumogeni degli ultrà e D.A.S.P.O.: rileva il contributo alla condotta collettiva (TAR Calabria n. 828 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, anche nei confronti di chi ponga una condotta successiva a quella dei soggetti autori dei fatti più gravi, quando tale condotta si inserisca in un quadro unitario di azioni pericolose per l’ordine pubblico. L’accensione di fumogeni che generino una coltre di fumo tale da ostacolare l’individuazione degli autori del lancio di razzi integra un contributo eziologico di compartecipazione ai fatti collettivi. Il d.a.spo. è misura di prevenzione che prescinde dall’accertamento di un reato e può fondarsi sul mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e congruità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di D.A.S.P.O. con cui il Questore gli ha vietato di accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per tre anni.

Il divieto trae origine dai fatti verificatisi durante una partita di calcio di serie minore. Secondo il provvedimento, alcuni tifosi avevano acceso fumogeni e petardi e avevano lanciato tre razzi con stelo in legno, terminati all’interno del terreno di gioco mentre l’incontro era in corso; il direttore di gara aveva sospeso la partita per circa cinque minuti. Dalle immagini di videosorveglianza il ricorrente era stato ripreso mentre accendeva due fumogeni, il secondo dei quali lasciato cadere a terra vicino agli altri già accesi. Il ricorrente ha contestato la mancata indicazione di luogo e momento dell’accensione, l’assenza di prova della pericolosità della propria condotta, essendo essa successiva al lancio dei razzi, e la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, non essendogli stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, nonché di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto, anche in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.

Richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021, il Tribunale ricorda che il d.a.spo. presuppone una condotta, singola o di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza. Sulla scorta di TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3880 del 2023, ribadisce che si tratta di misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato o in denuncia penale. Infine, con Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6005 del 2012, precisa che il divieto può essere imposto anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico, e non solo di accertata lesione, trattandosi di potere connotato da elevata discrezionalità.

Trasponendo tali principi alla fattispecie, il Collegio rileva che i tifosi non erano entrati nella struttura sportiva; che durante la partita erano stati accesi fumogeni e petardi e lanciati tre razzi, due dei quali conficcati in campo poco distante dai giocatori; che il direttore di gara aveva sospeso l’incontro ed erano sopraggiunte le Forze dell’ordine; che il ricorrente aveva acceso un fumogeno alle ore 20.36.34 e un altro alle ore 20.39.57, accanto ad altri già accesi.

Il Tribunale ritiene che la condotta del ricorrente si collochi in un quadro complessivo di condotte connotate da gravità, ricondotte dalle Forze dell’ordine al tentativo di impedire l’identificazione dei responsabili delle azioni sconsiderate, non potendosi prevedere l’effettivo punto di impatto dei razzi. Anche l’accensione dei due fumogeni, seppure successiva al lancio, risulta idonea a fornire un contributo eziologico di compartecipazione a fatti finalizzati alla copertura ex post dei lanciatori per effetto della coltre di fumo generata. Ne deriva la ragionevolezza e congruità della motivazione sulla pericolosità della condotta e sulla capacità di generare disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive.

Quanto alla pretesa disparità di trattamento per l’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, la censura è disattesa: il d.a.spo. non deve essere preceduto da tale comunicazione, a fronte delle esigenze di celerità intrinseche alla sua natura preventiva, dirette a scongiurare ulteriori turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alle già calendarizzate manifestazioni sportive, come affermato da TAR Lazio, Sez. I, n. 2996 del 2024 e TAR Sicilia, Sez. IV, n. 2401 del 2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità degli accertamenti fattuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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