Offerte tecniche incomplete e sindacato sul merito valutativo della commissione (Cons. Stato n. 2531 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le offerte tecniche vanno escluse soltanto quando risultino carenti di elementi essenziali al punto da ingenerare un’incertezza assoluta sul loro contenuto, ovvero in presenza di clausole della lex specialis che tipizzino espressamente tale situazione. La mancata indicazione di un elemento accessorio, come l’impatto ambientale del servizio, incide sulla qualità della prestazione e sull’attribuzione dei punteggi premiali, ma non sulla determinatezza dell’offerta. Il principio di tassatività delle cause di esclusione impone di interpretare in senso restrittivo le clausole escludenti del disciplinare, riferendole ai soli casi di indeterminatezza. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di ampia discrezionalità della commissione giudicatrice e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. La prevalenza dell’aspetto sostanziale su quello formale, imposta dai principi del risultato e della fiducia, esclude che mere carenze formali giustifichino l’esclusione.
Il Fatto
La società appellante, classificatasi seconda nella gara indetta da AGIR per l’affidamento del servizio di igiene urbana di un comune abruzzese, impugna la sentenza con cui il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. In primo grado la ricorrente aveva dedotto che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria dovesse essere esclusa per indeterminatezza e carenze rispetto ai criteri premiali del disciplinare, o che in subordine le fossero attribuiti punteggi più bassi, tali da determinarne il superamento in graduatoria.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure, osservando che l’offerta non presentava carenze tali da giustificare l’esclusione e che il giudice non può sostituirsi alla commissione nella determinazione dei singoli punteggi, nell’ambito dei range previsti dai criteri premiali. L’appellante ripropone le doglianze, contestando l’operato della commissione sui diversi sub-criteri dell’offerta tecnica. AGIR resiste eccependo l’inammissibilità delle censure, intrusive del merito amministrativo, e comunque l’infondatezza delle stesse. La domanda cautelare è stata respinta in sede di appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio di tassatività delle cause di esclusione, ora codificato nell’art. 10 cod. proc. amm., per il quale le offerte tecniche devono essere escluse solo quando siano carenti degli elementi essenziali al punto da ingenerare un’incertezza assoluta sul loro contenuto. La mancata indicazione dell’impatto ecologico del servizio non rende l’offerta indeterminata, poiché le prestazioni restano individuabili e l’incidenza ambientale costituisce una caratteristica accessoria, rilevante ai fini del punteggio ma non della determinatezza.
Quanto al richiamo all’art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, la Sezione chiarisce che la norma illustra l’ordine logico della valutazione, ma non implica che ogni difformità conduca all’esclusione: diversamente perderebbe rilievo la distinzione tra elementi essenziali ed elementi accessori dell’offerta. Anche le clausole del disciplinare richiamate dall’appellante vanno lette in coerenza con il principio di tassatività e riferite ai soli casi di incompletezze o difformità che rendono l’offerta indeterminata.
Accertata l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione, la Corte conferma il rigetto del sindacato sul quantum del punteggio. La valutazione delle offerte è espressione di ampia discrezionalità della commissione e sfugge al sindacato di legittimità, salvo irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto la commissione ha attribuito un punteggio di appena 0,5 su 5, coerentemente con le insufficienti informazioni sull’impronta ecologica: tale valutazione non presenta profili di illegittimità.
Sul sub-criterio relativo all’applicazione informativa, il Collegio rileva che il disciplinare non pretendeva l’indicazione formale della qualificazione AgID e dell’iscrizione al marketplace, bensì la presenza sostanziale di tali elementi, pacificamente sussistenti. La lettura formalistica proposta dall’appellante contrasta con il principio del risultato (art. 1 cod. proc. amm.) e con il principio della fiducia (art. 2 cod. proc. amm.), che inducono a non penalizzare gli operatori per mere carenze formali.
Infine, in tema di tabella riepilogativa del TQRIF, l’avverbio “obbligatoriamente” va riferito al contenuto informativo dell’offerta e non alla sua presentazione estrinseca: la tabella è solo forma di esteriorizzazione delle informazioni, la cui mancanza non rende l’offerta indeterminata. Il riferimento allo schema regolatorio IV in luogo del III è qualificato come mero errore materiale, inidoneo a sviare la valutazione della commissione. L’appello è pertanto infondato e la sentenza confermata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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