Disposizioni transitorie urbanistiche e misure di salvaguardia non si sostituiscono (Cons. Stato n. 2533 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia contenute nello strumento urbanistico adottato e in corso di approvazione non si sostituiscono alla disposizione transitoria regionale che, fino all’approvazione dei nuovi piani, estende ai suoli non ricompresi in zona A o B la destinazione agricola. Le misure di salvaguardia si aggiungono a tale disciplina transitoria e, ove più restrittive, su di essa prevalgono. Il decorso del triennio di efficacia delle misure di salvaguardia, previsto dall’art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 60, terzo comma, l.r. Calabria n. 19/2002, non fa riespandere la pianificazione originaria: sterilizza le sole misure di salvaguardia, lasciando operante il regime agricolo fino all’approvazione del piano strutturale comunale. La premialità legata alla pianificazione a consumo di suolo zero opera solo fino all’adozione del piano e non è invocabile quando questa sia già intervenuta.
Il Fatto
Una società ha chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare un capannone destinato a deposito industriale su un fondo che il piano regolatore vigente collocava in zona omogenea F. L’amministrazione ha respinto l’istanza applicando l’art. 65, secondo comma, lett. a), l.r. Calabria n. 19/2002, che nelle more dell’approvazione dei piani strutturali comunali estende ai suoli diversi dalle zone A e B la destinazione agricola.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, sostenendo che il Comune avesse in realtà applicato le misure di salvaguardia del piano adottato e che queste fossero ormai inefficaci per decorso del triennio, oltre a invocare la premialità per la pianificazione a consumo di suolo zero. Il TAR ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibile la censura introdotta con memoria non notificata. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’inammissibilità della memoria difensiva depositata dal Comune, perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni liberi fissato dall’art. 73, primo comma, cod. proc. amm. Nel merito ha giudicato l’appello infondato, superando l’eccezione preliminare.
Il punto di partenza è di fatto: il provvedimento di diniego non menziona le misure di salvaguardia, ma applica la disposizione transitoria. Del resto, se il Comune avesse applicato le salvaguardie, avrebbe dovuto sospendere la determinazione sull’istanza, non respingerla. Il thema decidendum si sposta quindi sulla lettura dell’art. 65, secondo comma, lett. a), l.r. n. 19/2002.
La tesi dell’appellante — secondo cui la norma transitoria perderebbe efficacia con l’adozione del piano, lasciando spazio alle sole misure di salvaguardia e, spirato il triennio, alla pianificazione originaria — è respinta. La disposizione si applica espressamente «fino all’approvazione» dei piani strutturali. La precisazione che «successivamente all’adozione dei PSC/PSA si applicano le misure di salvaguardia» non implica una sostituzione: le salvaguardie si aggiungono alla norma transitoria e solo eventualmente la prevalgono, ove più restrittive. Il decorso del triennio non fa rivivere il vecchio piano regolatore: elimina le sole salvaguardie, così che il suolo resta assoggettato al regime agricolo fino all’approvazione del PSC.
La premialità di cui all’art. 65, secondo comma-bis, l.r. n. 19/2002 non giova alla società: essa opera solo fino all’adozione del piano, mentre l’istanza è stata presentata quando il PSC era già stato adottato. Infine, i dubbi di legittimità costituzionale sono manifestamente infondati. L’art. 65 non introduce salvaguardie “legificate” ultrattive, ma una disciplina transitoria che sollecita i Comuni a completare la pianificazione. Non sussiste contrasto con il principio fondamentale racchiuso nell’art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, anche perché la stessa legge regionale fissa all’art. 60 un termine coincidente. Quanto allo svuotamento del diritto di proprietà, la Corte richiama il potere sostitutivo regionale degli artt. 28 e 65, quinto comma, l.r. n. 19/2002, l’azione avverso il silenzio e l’eventuale rimedio risarcitorio.
L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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