Sei scatti stipendiali esclusi per il personale delle Forze Armate (Cons. Stato n. 2532 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387 ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta esclusivamente al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e non anche a quello delle Forze Armate. L’art. 16 l. n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di forze di polizia escludendo le Forze Armate. Il Codice dell’ordinamento militare non ha esteso il regime in parola a tutte le Forze Armate, ma si è limitato a confermarne la vigenza per le sole forze di polizia ad ordinamento militare. Ne consegue l’inapplicabilità del beneficio al personale collocato a riposo proveniente dalle Forze Armate.

Il Fatto

Quattro ex dipendenti dell’Aeronautica Militare in quiescenza, dopo il diniego opposto dall’INPS quale gestore del Fondo di previdenza e credito dei dipendenti dello Stato, hanno chiesto al T.a.r. Campania l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

L’Istituto aveva negato il beneficio sul presupposto che esso non spetta a chi è collocato a riposo ai sensi dell’art. 2 l. n. 232/1990, ossia a chi matura il requisito dei cinquantacinque anni con trentacinque di servizio utile, condizione equiparata al collocamento a riposo a domanda. Il T.a.r., richiamando un orientamento del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso e condannato l’INPS al pagamento. L’Istituto ha proposto appello, sostenendo che il beneficio non compete al personale delle Forze Armate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella latitudine applicativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e richiama il consolidato orientamento della Sezione, dal quale non ritiene di poter decampare. La sentenza n. 2762 del 16 marzo 2023 ha chiarito che l’art. 16 l. n. 121/1981, a cui l’art. 6 d.l. n. 387/1987 rinvia, delimita la nozione di forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare, ma con esclusione delle Forze Armate, che non sono forze di polizia ai sensi della medesima disposizione.

La Sezione richiama anche la sentenza n. 2831 del 20 marzo 2023, resa nei confronti di un appartenente alla Guardia di Finanza, che valorizza l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010: tale norma, applicabile a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare per la sua collocazione nel Codice dell’ordinamento militare, conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il solo trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia. Il Codice, dunque, non ha innovato il regime né lo ha esteso a tutte le Forze Armate. Viene richiamata altresì la decisione CGARS n. 1329/2022, che ha escluso il beneficio per gli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata.

Il Collegio ripercorre il tenore testuale dell’art. 6-bis, che attribuisce i sei scatti al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, e al secondo comma estende la disposizione a chi chiede il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. Il dato normativo conferma il riferimento esclusivo alle forze di polizia.

Assume rilievo dirimente, in senso conforme all’appello, il fatto che alla vicenda non si attagli la previsione richiamata, esattamente riferita alle sole forze di polizia, che non ricomprendono i militari delle Forze Armate. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto.

Le spese del doppio grado sono compensate, stante la particolarità della vicenda e il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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