Recidiva nel rifiuto dell’alcoltest esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 785 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, sulla base dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento delle condizioni che ne consentono l’applicazione costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato la ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, unificati dal vincolo della continuazione, condannandola alla pena di mesi quattro e giorni dieci di arresto ed euro 1.400 di ammenda, previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato.

L’imputata, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l’eccessività della pena, discostata dal minimo edittale; la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso si limitassero a reiterare profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto al primo motivo, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. I giudici di merito avevano correttamente applicato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, valorizzando la condotta della prevenuta che, dopo essersi posta alla guida di un’auto senza patente, si era rifiutata di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, nonché i plurimi precedenti penali, indicativi di una significativa capacità a delinquere. La Corte ha inoltre ribadito il principio, già affermato da Sez. 4, n. 28657 del 2024, per cui la causa di non punibilità non è applicabile alla guida senza patente, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, difettando il requisito della non abitualità del comportamento.

Riguardo alle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti. Nella specie, la Corte territoriale aveva legittimamente motivato l’esclusione con la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo alla gravità del fatto e al curriculum criminale dell’imputata, in conformità all’orientamento consolidato per cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del lieve scostamento dal minimo edittale, ricordando che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione si richiede solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, risultando insindacabile la scelta di una pena media o prossima al minimo, implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen.

Quanto alla mancata sostituzione della pena, la Corte ha affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità del condannato. I “fondati motivi” che impongono la non sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, legge n. 689/1981, esprimono la necessità di soppesare il giudizio di bilanciamento tra istanze rieducative ed effettività della pena. La valutazione negativa della Corte territoriale, basata sulla negativa personalità dell’imputata e sui plurimi precedenti, è stata ritenuta non manifestamente illogica e pertanto insindacabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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