Diniego particolare tenuità e onere motivazionale del giudice (Cass. pen. Sez. 7 n. 6960 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. e indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti. L’onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite considerazioni, abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa ritenersi particolarmente tenue. Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in entrambi i gradi di merito per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, occultato nel borsello da lui indossato, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 21, di cui cm. 9 di lama. La Corte di appello aveva negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalle dimensioni del coltello, dal contestuale rinvenimento di sostanza stupefacente e dalle allarmanti informazioni acquisite in ordine alla personalità del reo. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, dolendosi dell’omessa applicazione della causa di non punibilità, del diniego delle attenuanti generiche e della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze del ricorrente caratterizzate da tangibile fragilità e obiezioni di assoluta genericità, non emendatesi da un approccio volto alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie. Quanto al primo motivo, la decisione impugnata è apparsa in linea di coerente continuità con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito è chiamato a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando come parametri i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen., con specifica indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).
La Corte ha precisato che l’onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche quando il giudice, pur senza espresse considerazioni, abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere impliciter la particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente valorizzato le dimensioni del coltello, il contestuale rinvenimento di stupefacente e le informazioni sulla personalità del reo, elementi tutti incompatibili con la configurabilità della causa di non punibilità. Analogamente è stata ritenuta infondata la doglianza sulla lieve entità del fatto, esclusa all’esito di una valutazione discrezionale supportata da idonea motivazione e imperniata anche sulla negativa personalità dell’autore.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni dell’art. 62-bis cod. pen. La decisione impugnata si è fondata sul nutrito curriculum criminale dell’imputato, gravato da condanne definitive per rapina e porto di armi, espressivo di notevole capacità a delinquere. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.
Infine, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il diniego era stato giustificato dalla prognosi negativa in ordine all’adempimento della sanzione sostitutiva e alla sua attitudine a favorire il reinserimento sociale del reo, prognosi supportata da convincenti riferimenti al vissuto criminale dell’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.