Omessa comunicazione variazioni patrimoniali e ignoranza della legge penale (Cass. pen. Sez. I n. 32886 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 costituisce illecito di pericolo presunto, la cui offensività non può essere esclusa dalla circostanza che le operazioni siano state regolarmente registrate e comunicate agli organi competenti. Lo scopo della comunicazione, infatti, non è verificare la legittimità degli atti di disposizione, ma consentire all’amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza i controlli sulla consistenza e sulle variazioni del patrimonio del soggetto sottoposto alla misura. Non è configurabile l’ignoranza incolpevole della legge penale ex art. 5 cod. pen. quando il soggetto eserciti un’attività imprenditoriale, poiché l’inevitabilità dell’errore presuppone l’assenza di colpa e non è invocabile in presenza di una condizione personale che imponga maggiore diligenza conoscitiva. Il giudizio di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è escluso dalla reiterazione della condotta per più annualità e dall’entità del patrimonio non comunicato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2026, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 19 marzo 2024, aveva escluso la recidiva qualificata e, rideterminata la pena, confermato nel resto la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, con riferimento all’omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio intervenute negli anni 2018 e 2019.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’ignoranza incolpevole della prescrizione, in ragione del basso tasso di scolarizzazione e dell’inserimento delle operazioni nella propria attività d’impresa; l’assenza di offensività della condotta, perché i passaggi di proprietà erano stati regolarmente registrati e comunicati; la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per la fisiologica riconducibilità delle operazioni all’attività imprenditoriale.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che la motivazione del giudice territoriale — saldata e integrata con quella del giudice di primo grado — aveva già fornito congrua risposta alle critiche, ora sostanzialmente reiterate.

Sul versante soggettivo, i giudici di legittimità hanno escluso la configurabilità di alcuna ipotesi di inevitabilità dell’errore nell’applicazione della legge penale. Il ricorrente esercitava un’attività imprenditoriale e il proprio patrimonio si identificava con quello della ditta individuale cui si riferivano le operazioni economiche: una condizione che impone una maggiore diligenza conoscitiva degli obblighi connessi alla misura di prevenzione e rende non invocabile l’ignoranza della prescrizione.

Sul piano dell’offensività, la Corte ha chiarito che la circostanza della regolare registrazione dei passaggi di proprietà è priva di rilievo. Lo scopo della comunicazione, infatti, non è verificare la legittimità delle operazioni, ma consentire i controlli dell’agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza circa la consistenza e le variazioni del patrimonio dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione. Operazioni pur regolarmente registrate possono celare attività illecite, tanto più ove se ne consideri il numero.

Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando le modalità complessive della condotta tenuta per due diverse annualità e la somma totale non comunicata, aveva reso motivazione adeguata e rispondente a legge, come tale non sindacabile in sede di legittimità: ne deriva l’esclusione della particolare tenuità del fatto.

Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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