Omessa dichiarazione carichi fiscali e obbligo motivare diniego estromissione RTI (Cons. Stato n. 6693 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, la valutazione di gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 95, comma 2, non si esaurisce nel mero riscontro delle soglie quantitative tipizzate dall’allegato II.10. La stazione appaltante conserva il potere discrezionale di apprezzare l’affidabilità dell’operatore, sicché l’omissione informativa sui carichi tributari pendenti, in violazione dell’art. 96, comma 14, integra di per sé un grave illecito professionale, a prescindere dal consolidamento della pretesa fiscale. Il diniego di estromissione o sostituzione della mandante ex art. 97, comma 2, esige una motivazione rigorosa che illustri l’intempestività della richiesta e le ragioni della ritenuta modifica sostanziale dell’offerta. Il DURC negativo è dichiarazione di scienza facente fede fino a querela di falso e non è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, primo graduato in una gara per il servizio di gestione armatoriale di una nave da ricerca, è stato escluso dalla procedura. L’esclusione si fondava su due ragioni autonome: le plurime violazioni fiscali non definitivamente accertate commesse dalla mandataria e non dichiarate in offerta, nel DGUE o nelle dichiarazioni allegate, e l’irregolarità del DURC della mandante.
Il raggruppamento impugnava gli atti davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo dirimente la sussistenza delle gravi violazioni fiscali non dichiarate. La seconda graduata interveniva ad opponendum. La sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica alla controinteressata. Prima della formale aggiudicazione, il primo graduato non riveste la qualifica di controinteressato necessario, e nella specie gli atti di scorrimento erano stati conosciuti solo a seguito dell’accesso.
Nel merito, il Consiglio di Stato condivide le conclusioni del giudice di prime cure. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la predeterminazione della soglia del 10% non è l’unico criterio di valutazione: la stazione appaltante conserva la prerogativa di valutare l’affidabilità dell’operatore. L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali idonee a incidere sul giudizio di integrità, anche se ancora sub iudice. L’omissione informativa integra il grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), perché la condotta reticente incrina l’affidabilità e arreca intralcio alla procedura. Irrilevanti i calcoli difensivi e le iniziative giudiziali, garantite da fideiussioni: rileva la violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 del Codice.
Quanto alla mandante, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il DURC è dichiarazione di scienza facente fede fino a querela di falso e si impone alla stazione appaltante. Il mancato inoltro delle denunzie Uniemens genera irregolarità contributiva, e non possono ricadere sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi propri del datore di lavoro.
È invece fondata la censura sull’estromissione dell’INPS: il TAR si è limitato a rinviare alle argomentazioni delle amministrazioni, omettendo il vaglio critico. La motivazione è apparente e va revocata l’estromissione.
Il Collegio accoglie anche la questione della sostituzione della mandante. Il diniego del RUP non è adeguatamente supportato: non si comprendono le ragioni dell’intempestività e non sono indicati i profili di modifica sostanziale dell’offerta. La stazione appaltante dovrà rivalutare e motivare su tali punti.
L’appello è accolto nei limiti indicati, con assorbimento delle altre censure e integrale compensazione delle spese del doppio grado. L’INPS è reintegrato nel giudizio.
Nota della Redazione
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