Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 1059 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito accertato dal giudicato trova la sua esatta dimensione nel titolo e nelle norme applicabili, non nei conteggi prodotti dal creditore, che non sono vincolanti per l’Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima di azionare l’ottemperanza. La somma dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va liquidata quando la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata. Il commissario ad acta nominato per l’inerzia assume le funzioni solo su istanza del creditore e non ha diritto a compenso quando l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2225/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 3 maggio 2024.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Collegio precisa però la fisionomia del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti i versamenti effettuati, nei limiti degli artt. 1282 segg. c.c., oltre accessori e oneri. Non sono invece dovute le somme di cui alla lettera b) della domanda, perché la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie, con distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 del c.p.c. e artt. 26 e 39 del c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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