Cessazione della materia del contendere per ottemperanza e condanna alle spese del giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2842 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione di aver ottemperato alla sentenza, intervenuta “nelle more” del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per l’integrale soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente. La cessazione non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, ove l’inadempimento non sia controverso al momento della proposizione del ricorso. La liquidazione deve tenere conto del valore contenuto della controversia e della natura delle attività difensive, che in tale materia richiedono attività minime e stereotipate. Le spese possono essere distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, pubblicata in data 31 gennaio 2024. Avendo l’amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, omesso di darvi esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’amministrazione.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 27 aprile 2026, la parte ricorrente dichiarava che il Ministero aveva ottemperato alla sentenza “nelle more del corrente giudizio”, integrando così la propria pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuta ottemperanza, ravvisando la piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio. In ragione di ciò, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha osservato che non era controverso l’inadempimento dell’amministrazione al momento della presentazione del ricorso. Tale circostanza ha fondato la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nella liquidazione, il Collegio ha tenuto conto del valore estremamente contenuto della controversia e del carattere standardizzato delle attività difensive richieste in materia, determinando i compensi nell’importo di euro 500,00, oltre accessori di legge. Ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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