Payback dispositivi medici: cessata materia, improcedibilità e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 442 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la sopravvenuta disciplina dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, incide sugli esiti processuali dei giudizi pendenti. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione e determina la cessazione della materia del contendere, purché le Regioni e le Province autonome accertino il pagamento con provvedimenti comunicati alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tale accertamento formale, ma con pagamento documentato dalla parte, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali applicativi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario la cognizione dei rapporti obbligatori.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019, che hanno dato applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Con la stessa iniziativa ha censurato gli atti con cui le Regioni e le Province autonome hanno stabilito i tetti di spesa al 4,4 per cento per il quadriennio 2015-2018.

Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti la società ha poi gravato i decreti regionali e provinciali che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter, hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che ha ridotto al 25 per cento la quota dovuta e previsto la cessazione della materia del contendere per i ricorsi pendenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti della Sezione Terza Quater e li ritiene non superati. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione per il quadriennio 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Le Regioni e le Province accertano il pagamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Per Emilia Romagna, Toscana, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano tale accertamento è intervenuto; il Tribunale dichiara quindi la parziale cessazione della materia del contendere. Per le altre Amministrazioni, ove la ricorrente ha depositato ricevute di tempestivo pagamento ma manca il decreto regionale di accertamento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle Regioni per cui la documentazione è stata prodotta.

Sui profili sostanziali non definiti in rito, il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La prima ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento della quota, caducando le procedure e i termini dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. La seconda ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nel bilanciamento operato dal legislatore, con riferimento all’art. 41 Cost. Il Collegio conferma quindi il rigetto delle censure residue sulla base dei precedenti richiamati.

I ricorsi per motivi aggiunti avverso i decreti regionali applicativi sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. La controversia attiene a rapporti obbligatori tra aziende e Regioni, devoluti al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Sono infine improcedibili i motivi aggiunti che censuravano l’art. 8 del d.l. n. 34/2023. L’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025 riconosce in detrazione quanto versato in eccedenza rispetto alla quota del 25 per cento, rendendo irrilevanti le questioni di costituzionalità prospettate. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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