Omessa dichiarazione di risoluzioni contrattuali e illecito professionale grave (TAR Lombardia n. 34 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico è tenuto a dichiarare in gara i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, ai sensi dell’art. 96 comma 14 d. lgs. n. 36/2023, anche quando le pregresse risoluzioni contrattuali per inadempimento non siano ancora annotate nel Casellario informatico dell’ANAC e penda il termine per le azioni risarcitorie. L’obbligo dichiarativo opera in autonomia rispetto alle valutazioni dell’ANAC e del giudice civile: la stazione appaltante può accertare il grave illecito professionale anche in relazione a circostanze che l’Autorità non abbia ritenuto meritevoli di annotazione. L’omessa indicazione di risoluzioni per inadempimento intervenute nel triennio rilevante integra di per sé una condotta omissiva e fuorviante, suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione, e connota in termini di gravità la condotta ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. b) e c). L’escussione della garanzia provvisoria ex art. 106, comma 5, d. lgs. n. 36/2023 presuppone un fatto imputabile all’affidatario per dolo o colpa grave e non richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando difettino i presupposti di proporzionalità e ne bis in idem valorizzati in altro contesto.
Il Fatto
Il Comune di Suzzara, per il tramite della Centrale Unica di Committenza costituita presso il Consorzio Oltrepò Mantovano, indice nel marzo 2024 una procedura aperta per i lavori di riqualificazione di un parco, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso su una base di € 176.389,51. All’esito della valutazione delle offerte, il RUP propone l’aggiudicazione in favore della società ricorrente, prima classificata.
Nella verifica dei requisiti, la CUC rileva dal Casellario informatico ANAC che la concorrente ha omesso di dichiarare due risoluzioni contrattuali per inadempimento disposte nei suoi confronti nel 2023, avendo indicato soltanto due risoluzioni anteriori al triennio rilevante. Dispone quindi l’esclusione ex artt. 95 e 98 d. lgs. n. 36/2023, escute la garanzia provvisoria e, per scorrimento, propone l’aggiudicazione alla seconda classificata. La società impugna i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Muovendo dall’art. 95, comma 1, lett. e), ricostruisce le condizioni cumulative richieste dall’art. 98 per l’esclusione per illecito professionale: elementi sufficienti a integrare il grave illecito, idoneità dello stesso a incidere su affidabilità e integrità, ricorso a mezzi di prova adeguati. Le condotte rilevanti sono quelle delle lettere b) e c) del comma 3, ossia le informazioni false o fuorvianti e le significative o persistenti carenze esecutive sfociate in risoluzione per inadempimento.
La giustificazione della ricorrente — pendenza dell’istruttoria ANAC e dei termini per le azioni civili — è giudicata non pertinente. L’art. 96, comma 14 impone un preciso obbligo dichiarativo, e le valutazioni della stazione appaltante restano autonome rispetto a quelle dell’Autorità e del giudice civile. Nel caso concreto entrambe le risoluzioni sono state poi annotate nel Casellario, consentendo alla stazione appaltante di accertarne l’esistenza.
Il maggior peso specifico è attribuito all’omissione dichiarativa. La concorrente ha indicato solo le risoluzioni anteriori al triennio e ha taciuto quelle del 2023, verosimilmente confidando nella mancata annotazione. Tale condotta omissiva e fuorviante è dolosamente preordinata a influenzare il processo decisionale e connota di per sé in termini di gravità il comportamento, ai sensi dell’art. 96, comma 14; il difetto di espressa motivazione sul punto resta irrilevante, perché l’inaffidabilità è resa evidente dalla condotta, anche alla luce dei principi di fiducia e buona fede degli artt. 2 e 5 del Codice.
Il contraddittorio procedimentale risulta pienamente garantito: avvio del procedimento, acquisizione delle controdeduzioni e replica diffusa nella motivazione. Quanto all’escussione della cauzione, di importo esiguo, essa è doverosa ex art. 106, comma 5, poiché l’esclusione è intervenuta dopo la proposta di aggiudicazione per fatto imputabile all’affidatario, con comportamento dolo o gravemente colposo. Il richiamo all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2033/2023 è escluso: quel rinvio pregiudiziale riguardava un incameramento di circa dodici milioni dopo una sanzione Antitrust di oltre diciassette milioni, evenienze estranee alla fattispecie. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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