Esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto innanzi al giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 32 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., acquista efficacia di giudicato sostanziale e costituisce titolo idoneo all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice. Il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile quando ricorrono i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: perdurante inadempimento dell’amministrazione, efficacia di giudicato del titolo e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dal perfezionamento della notificazione. L’onere di allegare l’inadempimento grava sul creditore, mentre l’ente intimato che non si costituisca non può contestare l’avvenuto adempimento. Accertati tali presupposti, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e riserva la nomina del commissario ad acta all’eventuale persistenza dell’inadempimento.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Giudice di Pace di Avezzano ha intimato al Comune di Balsorano il pagamento, in favore del ricorrente, di una somma di denaro oltre interessi e spese. Notificato il decreto, il Comune non ha proposto opposizione e il Giudice di Pace ne ha dichiarato l’esecutorietà ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..

Rimasto inadempiuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del decreto e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita. Con ordinanza collegiale il Tribunale ha chiesto la produzione della copia del decreto corredata del decreto di esecutorietà notificata, incombente cui il ricorrente ha provveduto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. richiamato in via principale, unitamente all’art. 114 cod. proc. amm. in materia di ottemperanza.

Quanto all’inadempimento, il Tribunale rileva che il ricorrente ha assolto l’onere probatorio mediante l’allegazione della mancata corresponsione delle somme. L’amministrazione, non costituitasi, non ha allegato alcuna circostanza relativa a un adempimento, totale o parziale, così confermando la persistenza dell’inadempimento.

Il secondo presupposto è integrato dall’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, a seguito della dichiarazione di esecutorietà pronunciata dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Il titolo esecutivo è dunque definitivo e azionabile nei confronti dell’ente pubblico debitore.

Il terzo presupposto attiene alla condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il Collegio accerta l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dal perfezionamento, per l’amministrazione, della notificazione del decreto presso la sede legale.

Accertati tutti i presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale afferma l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine e su semplice richiesta del creditore, il Collegio provvederà alla nomina del commissario ad acta, che a spese dell’amministrazione adotterà ogni misura necessaria all’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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