Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 155 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ordina l’esecuzione del decisum nel termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. presuppone l’accertato ritardo e si liquida negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere dimostrato dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e, nelle controversie a carattere seriale, sono liquidate equitativamente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 305 del 5 marzo 2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre accessori.
Il ricorso, proposto ex art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. e notificato il 27 novembre 2024, chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto le condizioni di ammissibilità. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito non risulta alcuna attività esecutiva. L’Amministrazione non ha rilasciato la carta né accreditato le somme riconosciute dal giudice del lavoro. L’inerzia integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione generale, che provvederà nei trenta giorni successivi.
Accolta anche la domanda di condanna pecuniaria ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. La somma è determinata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o, in difetto, all’insediamento del commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 sull’assimilazione delle procedure di ottemperanza a quelle esecutive e liquida equitativamente l’importo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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