L’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo a un bonifico disconosciuto viola l’art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 18700 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace, l’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restando comunque preclusa dall’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. È nulla, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza che, ritenuta l’inammissibilità di una domanda modificata in primo grado, ometta di pronunciarsi su un motivo di appello autonomo, concernente la domanda originaria, non avente ad oggetto la mancata adozione di sistemi di sicurezza ma l’esecuzione di un bonifico non autorizzato. La valutazione delle allegazioni e precisazioni svolte nel verbale di prima udienza innanzi al Giudice di Pace richiede un concreto vaglio del suo contenuto, non potendosi desumere la novità della domanda dalla sola data dell’udienza.

Il Fatto

La società ricorrente conveniva in giudizio la banca, chiedendone la condanna alla restituzione di una somma, deducendo che sul proprio conto corrente era stato eseguito un bonifico non autorizzato, prontamente disconosciuto. Il Giudice di Pace respingeva la domanda, ritenendo tardiva la precisazione della domanda, effettuata in una udienza successiva alla prima, con cui la società aveva dedotto la responsabilità della banca per la mancata adozione di sistemi di sicurezza anti-frode.

Il Tribunale, pronunciando sull’appello, confermava la decisione, affermando che nel rito innanzi al Giudice di Pace ogni attività di precisazione delle domande deve concentrarsi nella prima udienza e che la società aveva modificato la causa petendi solo in un’udienza successiva. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti la domanda originaria di esecuzione di un bonifico non autorizzato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rubricati in relazione all’omesso esame di fatti decisivi e alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Tali motivi, mirando a censurare l’interpretazione della domanda data dal giudice di merito, sono stati dichiarati inammissibili. L’attività interpretativa è, infatti, riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione, la cui operatività è, nel caso di specie, preclusa dall’art. 348-ter c.p.c.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata, pur muovendo dalla corretta premessa che la precisazione della domanda debba avvenire nella prima udienza, era pervenuta alla conclusione dell’inammissibilità senza effettuare un concreto vaglio del contenuto del verbale di tale udienza. La ricorrente, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., aveva dimostrato che in quella sede aveva già dedotto la responsabilità della banca sia per l’esecuzione del bonifico non autorizzato sia per la mancata predisposizione di sistemi di sicurezza informatica. La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, irrimediabilmente contraddittoria e carente.

Parimenti fondato è il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha osservato che, a prescindere dalla questione della novità della domanda, la ricorrente aveva agito ab origine deducendo il carattere non autorizzato del bonifico. A fronte del mancato accoglimento di tale domanda, aveva formulato uno specifico motivo di gravame, autonomo rispetto alla questione affrontata dal Tribunale. Il giudice di secondo grado, concentrando l’intera decisione sulla declaratoria di inammissibilità della domanda modificata, aveva radicalmente omesso di pronunciarsi su tale motivo, integrando il vizio di omessa pronuncia.

Gli ulteriori motivi di ricorso, che investono il merito della valutazione della domanda, sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del terzo e del quarto mezzo, dovendo tali profili essere esaminati ex novo dal giudice del rinvio. La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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