Omessa pronuncia sui capi di imputazione e nullità della sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 23367 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di primo grado che ometta di pronunciarsi su uno o più capi di imputazione adotta una pronuncia inesistente, e non una sentenza affetta da motivazione mancante o incompleta. Ne deriva che il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza limitatamente ai capi su cui è mancata la pronuncia e restituire gli atti al primo giudice, decidendo nel merito sugli altri. L’omessa pronuncia non è sanabile mediante la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che presuppone errori non determinanti nullità e non modificativi in modo essenziale dell’atto, né tollera che il giudice integri successivamente la decisione. Essa inoltre non produce effetti di cosa giudicata sostanziale, perché il primo giudizio non si è mai svolto.

Il Fatto

Tre imputati sono stati rinviati a giudizio per plurime condotte di bancarotta riferite a tre società amministrate da uno di essi e sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il giudice per l’udienza preliminare, nel giudizio abbreviato, ha assolto con formula piena, dando lettura di un dispositivo riferito al solo amministratore. Nel redigere la motivazione ha però trascurato i capi a carico di quest’ultimo, occupandosi delle posizioni degli altri due coimputati; dopo l’appello del pubblico ministero ha poi depositato un provvedimento, adottato d’ufficio ai sensi degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen., per “completare” la motivazione pretermessa.

La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato la prescrizione per un capo e la responsabilità degli imputati per gli altri. Avverso tale decisione ricorrono tutti gli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione muove dalle imputazioni relative a una delle società, sulle quali si registra un’omessa pronuncia fin dal primo grado. Il dato decisivo è il momento deliberativo: rileva la lettura del dispositivo in udienza, non il successivo deposito della motivazione. Il dispositivo letto riguardava il solo amministratore, con assoluzione dai reati a lui ascritti; la sua trascrizione al plurale in calce alla sentenza-documento è modifica unilaterale e tacita, priva di rilievo.

Il provvedimento di correzione è improduttivo di effetti. L’art. 130 cod. proc. pen. ammette la correzione a due condizioni: che gli errori o le omissioni non determinino nullità e che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto. La correzione non può trasformarsi in un anomalo mezzo di impugnazione né diffondere effetti sulla decisione nella sua organica unità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8 del 18.05.1994, Armati.

Non si versa dunque in un caso di motivazione mancante o incompleta, emendabile in appello secondo Sezioni Unite n. 3287 del 27.11.2008, ma di pronuncia inesistente per tutti i capi. Il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità limitatamente ai capi pretermessi e restituire gli atti al primo giudice, decidendo nel merito sugli altri, come indicato da Sez. II n. 9534 del 13.02.2008 e da altre pronunce conformi.

L’omessa pronuncia non produce effetti di cosa giudicata sostanziale e non preclude un secondo giudizio. Segue l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado per gli imputati dei capi pretermessi, con trasmissione degli atti al giudice per l’udienza preliminare, ed eliminazione della pena applicata a titolo di continuazione.

Nel resto il ricorso dell’amministratore è infondato. L’appello del pubblico ministero non era generico, perché la motivazione di primo grado era sostanzialmente apparente. Manifestamente infondata è l’eccezione di nullità per la difformità del collegio indicato in intestazione, emendabile con la correzione di errore materiale. Infondata è la censura sul principio di correlazione: il fatto contestato combacia con quello ritenuto. Inammissibili e infondate le doglianze su bancarotta e bancarotta preferenziale, alla luce del divieto di restituzione dei finanziamenti soci in presenza di squilibrio finanziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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