Sentenza-documento con motivazione di altra vicenda: nullità senza nuovo giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 41180 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, nel documento depositato, rechi una motivazione riferita ad altra vicenda e ad altri soggetti è affetta da nullità della sola sentenza-documento, per la sua inidoneità a illustrare le ragioni della decisione adottata. Il vizio non incide sul giudizio di secondo grado né sulla decisione consacrata nel dispositivo letto in udienza, quando il giudizio si è svolto regolarmente e non sono stati sollevati rilievi. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di appello per la nuova redazione della sentenza-documento, con nuovo deposito e decorrenza dei termini di impugnazione dalla comunicazione alle parti. La divergenza non è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, riservata a errori formali non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino per violenza sessuale tentata e consumata, aveva confermato la decisione di primo grado. Il dispositivo letto in udienza il 27 settembre 2024 era di conferma. La motivazione depositata, invece, descriveva una vicenda del tutto differente e faceva riferimento ad altri soggetti.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per la difformità tra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata, riferita ad altro procedimento e ad altro imputato. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il giudizio di appello si è svolto regolarmente e si è concluso, secondo il dispositivo letto in udienza e allegato al verbale, con la conferma della sentenza di primo grado. La motivazione trasmessa, pur recando correttamente il nome dell’imputato e il provvedimento impugnato, si riferisce però a una vicenda diversa, descritta come commessa da altro soggetto con modalità differenti da quelle contestate.

Anche il dispositivo riportato nella sentenza depositata è diverso da quello letto in udienza, poiché indica la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e la riduzione della pena, con concessione della sospensione condizionale, nei confronti di un soggetto estraneo alla vicenda.

Ne deriva che tale motivazione, e con essa il dispositivo ivi riportato, non è idonea a illustrare le ragioni della decisione di conferma adottata nei confronti del ricorrente ed è affetta da nullità. Tale vizio, tuttavia, non impone un nuovo giudizio di appello. Occorre piuttosto rimuovere la sola sentenza-documento, restituendo gli atti alla Corte d’appello per la sua nuova redazione.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14978 del 2013, espresso in tema di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, ma estensibile per identità di ratio al deposito di motivazione relativa ad altra vicenda: la nullità non inficia il giudizio né la decisione, ma solo il documento per la sua inidoneità a esternare le ragioni del decidere. Nella specie la divergenza non è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui agli artt. 547 e 130 cod. proc. pen., non configurandosi un mero errore formale.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo. La sentenza-documento dovrà essere nuovamente redatta, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, depositata, con nuova decorrenza dei termini di impugnazione dalla comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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