Reato continuato in executivis scorporo dei reati e motivazione sugli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 28458 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e solo successivamente, sulla pena determinsta per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il giudice è altresì tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena base.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con due distinte sentenze di merito, entrambe divenute irrevocabili. Ha individuato la pena più grave in quella complessiva irrogata con la prima sentenza e, applicato l’aumento per la continuazione quantificato complessivamente per i due reati giudicati con la seconda sentenza, ha rideterminato la pena unica in quattro anni e sei mesi di reclusione.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per avere il giudice assunto come pena base quella complessivamente irrogata per due reati anziché quella inflitta per il reato più grave; e il vizio di motivazione sul quantum degli aumenti, per avere omesso di motivare sull’entità dell’aumento per ciascuno dei reati satellite. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione I accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio. Il principio di diritto è ricostruito richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata. Il giudice dell’esecuzione, ove debba rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate, deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione.

Solo in un secondo momento, individuato il reato più grave — cioè quello per il quale è stata inflitta la pena più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. — il giudice assume come pena base quella inflitta per tale violazione, prescindendo dall’aumento per i reati satellite, che va determinato ex novo. In questa operazione il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare sia sull’individuazione della pena base sia sull’entità dei singoli aumenti, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito.

La Corte richiama sul punto Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone e Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, precisando che il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base non è sufficiente. È inoltre chiarito che, se il giudice intende confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede di cognizione, può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi. Ha assunto come pena base l’intera pena inflitta con la prima sentenza, omettendo qualsiasi richiamo alla motivazione del giudice di cognizione, laddove avrebbe dovuto assumere quella inflitta per il reato più grave. Ha poi parametrato un aumento complessivo per tre distinti reati satellite, senza determinare autonomamente e con adeguata motivazione l’entità di ciascun aumento.

Gli svolti rilievi impongono l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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