Omessa traduzione dell’ordinanza cautelare e onere di allegare il pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. I n. 40105 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali adottate nei confronti di un soggetto alloglotta, il combinato disposto degli artt. 292 e 143 cod. proc. pen., letto alla luce dell’art. 24, secondo comma, Cost. e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, impone la traduzione dell’ordinanza applicativa a pena di nullità a regime intermedio, quando nel procedimento sia già emersa l’ignoranza della lingua italiana. Il soggetto che lamenta la violazione delle proprie prerogative difensive non può limitarsi a dedurre l’omissione, ma ha l’onere di allegare un interesse a impugnare concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il riferimento a un pregiudizio astratto o potenziale. Resta in tal modo confermato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, secondo cui la patologia processuale è deducibile solo se la conoscenza del provvedimento avrebbe inciso sulle strategie difensive dell’interessato. Ne consegue che il ricorso è inammissibile quando non indichi come il difetto di traduzione abbia compromesso in concreto l’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

Il procedimento cautelare trae origine dall’applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Salerno nei confronti di un indagato gravemente indiziato di omicidio aggravato. Su appello del pubblico ministero, la misura era stata confermata; il provvedimento era stato poi sottoposto a ricorso per cassazione, definito con sentenza di rigetto.

Successivamente, la difesa dell’indagato eccepiva la nullità dell’ordinanza per difetto di traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato. L’eccezione era respinta prima dalla Corte di assise e, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Salerno con l’ordinanza del 27 giugno 2025, che richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite Niecko. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 178, 180, 292 e 143 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li reputa manifestamente infondati. Il punto di partenza è la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024: la necessità di una traduzione chiara, completa e celere dell’ordinanza cautelare trova fondamento sistematico nell’art. 24, secondo comma, Cost. e nell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, perché il provvedimento incide subito sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana.

Dal combinato disposto degli artt. 292 e 143 cod. proc. pen. deriva dunque un obbligo di traduzione, la cui violazione integra una nullità a regime intermedio, ove nel procedimento sia già emerso che l’indagato ignora la lingua italiana. A questa qualificazione la Corte giunge in coerenza con un orientamento risalente, nonché con il rilievo che la norma processuale non prevede alcuna sanzione espressa.

La parte più rilevante della decisione riguarda l’interesse a impugnare. Il soggetto alloglotta non può dolersi della sola omissione: deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile, restando irrilevante la deduzione di un pregiudizio astratto o potenziale. La Corte richiama la nozione utilitaristica dell’interesse a ricorrere, già elaborata dalle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012.

Applicando tali principi, la Corte osserva che l’odierno ricorrente non ha allegato in modo specifico il pregiudizio concreto derivato dall’omessa traduzione. Il difensore di fiducia, nel ricorso avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2023, aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, senza mai dedurre l’ignoranza della lingua italiana né lamentare il difetto di traduzione. Il ricorso si rivela pertanto aspecifico, limitandosi a evocare l’esigenza di certezza e pienezza del diritto di difesa.

All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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